UNA MAPPATURA DELLA TIPOLOGIA DEI CONTROLLI EX ART.36 TER
Nel corso degli ultimi anni il rapporto fra CAF e precompilata è stato ondivago, sicuramente ha rappresentato e rappresenta un utilissimo riferimento all’attività di assistenza fiscale però la possibilità di confermarne o meno i contenuti, è stata nel tempo (ed ancor di più lo sarà) oggetto di intervento da parte del legislatore.
Fino all’anno di imposta 2020 il contribuente che avesse confermato senza modifiche la dichiarazione non sarebbe stato soggetto a controlli formali, sia nel caso l’avesse presentata personalmente oppure tramite il sostituto d’imposta.
Questo ha significato che se la presentazione “senza colpo ferire” fosse avvenuta tramite CAF, la stessa dichiarazione, con i medesimi calcoli ed esiti sarebbe caduta sotto la falcidiante mannaia dell’Agenzia delle Entrate, che si sarebbe potuta attivare a controllare quello che essa stessa aveva validato!
Da un punto di vista operativo questo aspetto determinava l’ovvia necessità da parte del CAF di avere copia di tutta la dichiarazione afferente le detrazioni in quanto la stessa sarebbe potuta essere nuovamente richiesta per verifica pur se già in precedenza ricevuta e caricata sulla precompilata.
La campagna fiscale 2022 però già vive di una prima importante semplificazione, in caso di presentazione diretta o a mezzo sostituto di imposta, se il cittadino fa delle modifiche, gli eventuali controlli formali non vengono estesi a tutti gli oneri, ma saranno limitati solamente ai dati modificati. Se il 730/2022 per i redditi 2021 viene invece presentato tramite Caf anche quest’anno valgono le vecchie regole, praticamente bisogna consegnare tutti i documenti relativi alle detrazioni siano esse mantenute che eventualmente variate.
Per ottenere una coerente condotta dell’Agenzia bisognerà attendere ancora un anno, infatti dalla campagna fiscale 2023 anche se ci si avvarrà dell’assistenza di Caf, l’accettazione senza modifiche consentirà di evitare controlli formali sui dati già presenti a sistema. In caso di modifiche, i controlli saranno svolti presso il Caf. Ma, a differenza della dichiarazione presentata in autonomia o tramite sostituto, il beneficio di limitare i controlli alle sole spese modificate vale per le sole spese sanitarie.
Quindi, se il Caf fa delle modifiche rispetto ai dati presenti nel sistema, saranno possibili i controlli formali su tutta la documentazione relativa agli oneri (anche se non modificati) ad esclusione delle sole spese sanitarie.
Questo significa che il CAF dovrà conservare tutta la documentazione relative alle spese che danno origine a detrazioni tranne quella relativa alle spese sanitarie confermate rispetto alla precompilata, dovrà invece conservare ed eventualmente esibire la sola documentazione relativa alle spese modificate rispetto ai dati della precompilata. Tralasciando l’equivoca interpretazione del testo dell’emendamento approvato che prevede una sorta di presa visione dei dati aggregati desumibili dalla precompilata ed il loro raffronto con al documentazione portata per presa visione, sicuramente saremo considerati responsabili per le spese sanitarie modificate oppure inserite ex novo e di queste saremo necessariamente chiamati ad ottenere la relativa documentazione probatoria.
Concludendo, un richiamo agli altri tipi di controlli comunque possibili:
- controlli sostanziali sulle dichiarazioni dei redditi, dai quali possono scaturire avvisi di accertamento;
- controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni (ad esempio condizioni di invalidità o disabilità) è sempre effettuato nei confronti del contribuente;
- l’agenzia potrà comunque effettuare controlli preventivi (automatizzati o con richiesta dei documenti giustificativi) anche su documenti non modificati specificatamente in due casi:
- se rileva elementi di incoerenza rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia;
- se dalla dichiarazione deriva un rimborso superiore a 4mila euro. In tal caso i controlli vanno eseguiti entro quattro mesi dalla scadenza per l’invio della dichiarazione (o dalla data di presentazione, se successiva alla scadenza) e il rimborso – nella misura che risulta spettante – dovrà essere comunque erogato entro sei mesi.