La presenza di altri soggetti privati, siano esse persone fisiche o giuridiche, che detengono altre unità immobiliari del medesimo condominio, non è causa ostativa all'accesso al beneficio del superbonus per gli interventi eseguiti sulle unità di proprietà indivisa delle cooperative allorquando le stesse siano date in godimento ai propri soci, né lo è per gli interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio stesso. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 430 e 431 del 23 giugno 2021.
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L’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello n. 430 e n. 431 del 23 giugno 2021, ha fornuito altri importanti chiarimenti.
E’ stato precisato che sono destinatarie dell'agevolazione, tra gli altri, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
L'applicazione delle disposizioni normative presuppone l'esistenza di due requisiti:
- soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l'altro, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio;
- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà delle cooperative assegnati in godimento ai propri soci.
Non si applica la detrazione di cui all'art. 119, D.L. n. 34/2020 per le spese relative ad interventi sulle unità immobiliari a destinazione commerciale, infatti la circolare n. 24 /E del 2020 ha chiarito che gli interventi relativi al superbonus devono essere eseguiti su immobili residenziali.
La presenza di altri soggetti privati, siano esse persone fisiche o giuridiche, che detengono altre unità immobiliari del medesimo condominio, non è causa ostativa all'accesso al beneficio del Superbonus per gli interventi eseguiti sulle unità di proprietà indivisa delle cooperative allorquando le stesse siano date in godimento ai propri soci, né lo è per gli interventi eseguiti sulle parti comuni del Condominio stesso.
Cessione del credito
Il beneficiario della detrazione è la cooperativa, di conseguenza la stessa, nella misura in cui sosterrà le spese, maturerà il diritto alla detrazione oppure potrà decidere di avvalersi del meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura. Quanto agli adempimenti documentali la comunicazione di cessione del credito dovrà essere effettuata dal beneficiario delle detrazioni che è la cooperativa.
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