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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE AVVIO A STEP (PARTE SECONDA)

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Il Presidente Draghi agli Stati Generali della Natalità ha dichiarato : "Si può star tranquilli anche per gli anni a venire che l’assegno unico ci sarà”. Sottolineando poi, che l’assegno unico universale sarà una di quelle trasformazioni epocali su cui non è possibile che ci si ripensi l’anno dopo.

L'assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino a 21 anni non partirà (universalmente!) dal 1° luglio, l'intenzione del Governo è di partire con una misura "provvisoria" che tutelerà i disoccupati e quei lavoratori autonomi che oggi non hanno accesso agli assegni familiari.

In che cosa consiste il beneficio

L’assegno è un contributo economico riconosciuto, secondo un criterio di progressività, a tutti i nuclei familiari, per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Il beneficio è riconosciuto anche per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età che si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
  • sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro;
  • svolga il servizio civile universale.

Per ciascun figlio disabile è erogato anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, se figlio risulti ancora a carico.

COMPATIBILITA’ CON ALTRE PRESTAZIONI

Centrale nell’attuazione della politica di sostegno saranno le risultanze dell’ISEE (da qui il ruolo e le funzioni ad esempio del CAF MCL, non è difficile immaginare, una notevolissima impennata delle richieste, che ci dovranno trovare pronti a fornire tutte le risposte) L'ammontare dell'assegno, maggiorato rispetto agli importi standard in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità, dovrà essere modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

L'assegno sarà compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza nonchè con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

L'assegno non sarà considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità.

Il beneficio economico assorbirà l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè e il premio alla nascita o all'adozione Fondo di sostegno alla natalità. Inoltre, in prospettiva di una più ampia riforma del sistema fiscale, comporterà il graduale superamento delle detrazioni IRPEF per i figli a carico (articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), dell'assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153) nonché degli assegni familiari (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797).

( SEGUE )

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