L'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021, cd. decreto Covid, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, riconosce la possibilità di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia a lavoratori genitori, per i figli conviventi minori di anni 14.
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CAF News 24
L'INPS ha fornito le prime indicazioni con il messaggio n. 1296 del 26 marzo 2021, seguite dalla circolare n. 58 del 14 aprile 2021.
La procedura online per la presentazione delle domande è stata rilasciata lo scorso 8 aprile.
importanti novità arrivano dalla conversione in legge del decreto Covid, approvata definitivamente dal Senato nella seduta del 5 maggio. Il bonus baby sitter del decreto Covid può essere utilizzato dai genitori di figli conviventi minori di 14 anni (anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori) per le prestazioni effettuate per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- dell'infezione da Covid-19 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Tutti i casi sopra descritti (sospensione didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio) rilevano solo se verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
l requisito della convivenza con il minore del genitore richiedente viene verificato dall'INPS sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e degli archivi dell’Istituto.
Il beneficio è riconosciuto anche per i minori di 14 anni affetti da disabilità grave accertata (articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Chi sono i beneficiari
- gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- i lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri (inclusi ostetrici); tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
L'INPS ha chiarito che rientrano nella categoria dei beneficiari del bonus baby sitter 2021 anche i medici di base e i pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL, gli ostetrici, i soccorritori, gli autisti, i medici e il personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118, purché anch’essi operanti in regime di convenzione con le ASL.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
I lavoratori iscritti alla Gestione separata come parasubordinati o come liberi professionisti ovvero iscritti alle gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’iscrizione che rileva ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva alla gestione previdenziale e pertanto non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della domanda.
In caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e a una gestione speciale autonoma dell’INPS o cassa professionale autonoma, il beneficio è riconosciuto nella gestione speciale autonoma.
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