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Se per il 110% è quasi certa maxi la proroga fino alla fine del 2023. Più incerto sembra il destino degli altri bonus casa. o la modifica di ecobonus tradizionale al 65%, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate.
Se, quindi, da una parte la conferma fino al 2023 del superbonus 110% sembra sicura, per tutte le altre agevolazioni per la casa è ancora tutto in alto mare.
Conseguentemente avendo davanti il calendario delle diverse scadenze, tenuto conto della complessità degli adempimenti per talune di queste possiamo affermare che il tempo a disposizione per chi intende sfruttare i diversi bonus edilizi secondo la formulazione attualmente in vigore è quindi veramente poco: tranne che per il superbonus 110%, per tutti gli altri la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021.
Nessuna notizia, invece, sul futuro dello sconto in fattura e della cessione del credito: ad eccezione che per il superbonus 110%, la possibilità di “monetizzare” gli incentivi è prevista per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
SCHEMA RIASSUNTIVO PER IL 110%
Riassumere le diverse scadenze in pendenza delle diverse situazioni ed in considerazione dei diversi interventi legislativi, risulta piuttosto articolato.
TIPOLOGIA DI SOGGETTI | SCADENZA ADEMPIMENTI |
Condomini per i lavori sulle parti comuni condominiali | 31 dicembre 2022 (art. 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020) |
Persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate | 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 vengono effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (art. 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020) |
IACP ed enti assimiliati | - Super ecobonus 110%: 30 giugno 2023 art. 119, comma 3-bis, D.L. 34/2020)
- superbonus 110%: 31 dicembre 2023 se se entro il 30 giugno 2023 vengono effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (art. 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020)
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Per tutti gli altri soggetti: persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, da Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi | 30 giugno 2022 (proroga stabilita dalla legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 66). |
Per gli altri bonus le scadenze sono decisamente più compresse.
Al 31 dicembre 2021 sono previsti in scadenza:
- la detrazione IRPEF al 50% per il recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa a 96.000 euro;
- il sismabonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85%;
- l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75%;
- il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
- il bonus facciate del 90%;
- il bonus mobili del 50%;
- il bonus verde del 36%;
- la detrazione (IREF e IRES) del 50% per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. Nelle spese ammissibili rientrano anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.
Scade alla fine del 31 dicembre 2021 anche il bonus idrico da 1.000 euro, previsto dall’art. 1, commi da 61 a 65 della legge di Bilancio 2021, riconosciuto alle persone fisiche per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Basti al riguardo sapere che per tale intervento manca ancora il decreto attuativo. Le modalità per ottenere il bonus dovranno essere definite da un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che avrebbe dovuto essere emanato i primi giorni di marzo 2021.
Fissato invece al 31 dicembre 2022 il periodo di validità del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, previsto dall’art. 1, commi da 1087 a 1089 della legge di Bilancio 2021.
Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche e a 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
QUALI POTREBBERO ESSERE I NUOVI TERMINI DI SCADENZA MA SOPRATTUTTO SARANNO PER TUTTI I BENEFICI ?
La legge di Bilancio 2022 si dovrebbe fornire indicazioni circa le sorti sia del superbonus 110% che degli altri bonus edilizi.
Con riferimento al 110% il Ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, nella sua risposta del 26 maggio 2021 al question time alla Camera all'interrogazione n. 3-02301 del deputato Gianluca Rospi, ha dichiarato che il Governo prevede l'inserimento “nel disegno di legge di bilancio per il 2022 di una proroga per il 2023 tenendo conto di tutti i dati relativi alla sua applicazione nel 2021”.
Stessa posizione è stata espressa dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, rispondendo il 21 luglio 2021 alla Camera a un’interrogazione parlamentare dell’on. Cattaneo. Il Ministro, in particolare, ha confermato che il Governo provvederà in sede di legge di bilancio - dopo aver valutato i dati - alla proroga al 2023 del superbonus 110%. Ha poi aggiunto che in quella sede si analizzerà la possibilità di prorogare o di modificare i bonus esistenti.
Molto più incerto sembra il destino dello sconto in fattura e cessione del credito
Al momento quindi cessione del credito e sconto in fattura sono applicabili:
- per il superbonus, per le spese sostenute nel 2020, 2021 ed anche nel 2022 (D.L. 34/2020, art. 121, commi 1 e 7-bis);
- per gli altri bonus, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 (D.L. 34/2020, art. 121, comma 1).
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