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CILA MODELLO UNIFICATO A LIVELLO NAZIONALE NON NCESSITERA’ DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI (PARTE PRIMA)

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CILA MODELLO UNIFICATO A LIVELLO NAZIONALE  NON NCESSITERA’ DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI (PARTE PRIMA) 4542 0

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Una CILA per il superbonus 110%, il modello - che sarà unico a livello nazionale, senza necessità di recepimento da parte delle Regioni - è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica con le Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate ed è in via di approvazione da parte Conferenza Unificata. Il via libera dovrebbe arrivare nella seduta del 4 agosto, dopodiché sarà utilizzabile da tutti i Comuni.

Con l’arrivo della CILA Superbonus si rendono pienamente operative le novità apportate alla disciplina della maxi detrazione dal decreto Semplificazioni (artt. 33 e 33-bis del D.L. 77/2021, convertito in legge).

Lavori per i quali si può utilizzare il nuovo modello

Ai sensi dell’art. 33 del decreto Semplificazioni il nuovo modello potrà essere presentato per tutti gli interventi ammissibili al superbonus 110%, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti.

Per espressa previsione normativa, non potrà essere utilizzato per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Caratteristica fondamentale della CILA Superbonus è che nel caso di varianti in corso d’opera non dovrà essere annullata. Per le modifiche sarà sufficiente presentare una nuova comunicazione che costituisce integrazione alla CILA già presentata.

Come sarà il modello .

Parte iniziale

Il nuovo modello è articolato in diverse parti e comprende anche l’allegato “Soggetti coinvolti”.

Nella parte iniziale dovranno essere riportati i dati del titolare dell’intervento (in caso di più titolari la sezione è ripetibile nell’allegato “Soggetti coinvolti”), ed anche, nel caso, i dati del condominio, ente, Onlus.

Nell’ipotesi di conferimento di procura, dovranno essere indicati anche i dati del procuratore/delegato.

In caso di interventi trainati su parti private, i dati relativi alle unità interessate dovranno essere riportati nell’allegato “Soggetti coinvolti”.

Il titolare dell’intervento dovrà dichiarare di avere titolo alla presentazione della pratica edilizia in quanto, ad esempio, proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, condomino delegato, ecc. dell’immobile interessato dall’intervento. Dovrà poi specificare:

  1. se ha o meno titolarità esclusiva all’intervento;
  2. se le opere oggetto della comunicazione:

(1) riguardano parti comuni;

(2) riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale;

(3) riguardano sia parti comuni di un fabbricato condominiale sia pari dell’immobile di proprietà di singoli condomini;

(4) riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio;

(5) riguardano parti dell’edificio di proprietà comune, ma non necessitano di assenso perché, secondo l’articolo 1102 del codice civile, apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto.

In caso di lavori su fabbricati condominiali l’amministratore dovrà disporre della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione delle opere.

Nel modello andranno, inoltre, indicati i dati dell’immobile e dovrà essere riportata la data di inizio dei lavori.

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