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Un nuovo tassello agli aiuti anti covid, diventa pienamente operativa una norma contenuta nel decreto Ristori (art. 9-quater, D.L. n. 137/2020) con lo scopo di sostenere gli inquilini in difficoltà con la spesa per la locazione.
La norma, prevede un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che decide di ridurre il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.
Tale contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Poiché la disposizione rimandava a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità applicative e delle regole da seguire per l’invio dell’istanza, l’agevolazione risultava ancora non operativa.
Con un provvedimento n. 180139/2021 del 6 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la procedura da seguire, approvando il modello di istanza e la tempistica di presentazione della domanda.
QUALI SONO I REQUISITI PER IL CONTRIBUTO
Non tutti i locatori possono ottenere il contributo in quanto occorre possedere determinati requisiti. Più precisamente il contributo spetta a condizione che:
-la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
-l’immobile adibito a uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;
-il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
-la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;
-la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
COME SI CHIEDE IL CONTRIBUTO
Fatti salvi i requisiti di cui sopra, per ottenere il contributo occorre inviare una apposita istanza utilizzando la modulistica allegata al provvedimento, predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’istanza può essere presentata a partire dal 6 luglio 2021 e fino al 6 settembre 2021.
Nell’applicativo web:
-il richiedente trova precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell’istanza;
-è possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021.
-si calcola l’importo del contributo teorico massimo, determinato in base ai dati trasmessi da colui che predispone l’istanza.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.
ATTENZIONE
Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.
COME SI CALCOLA L’IMPORTO
L’Agenzia delle Entrate:
-successivamente alla data di chiusura del canale telematico (6 settembre 2021), mette a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico.
-successivamente al 31 dicembre 2021, effettua l’elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6 settembre 2021, controllando la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria.
-per ciascuna istanza determina l’effettivo contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza.
Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, sono considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente secondo l’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
RETTIFICHE E RINUNCE
Dal 6 luglio al 6 settembre è sempre possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
È possibile, inoltre, presentare - entro il 31 dicembre 2021 - una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
CONTROLLI E SANZIONI
Quanto ai controlli, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, effettua controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria al 31 dicembre 2021.
In caso di indebita percezione del contributo, si applicano le sanzioni penali previste per l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).
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