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IMU CHIARIMENTI NEL CASO DI ASSENZA DI DELIBERA

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Il Ministero dell’Economia delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 8 del 21 settembre 2021 con cui ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità, anche per l’anno 2021, della maggiorazione di aliquota IMU dello 0,08%, ex art. 1, comma 755, legge n. 160/2019, deliberata nel 2020.

La mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determina l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante per l’appunto dall’applicazione della maggiorazione dello 0,08%.

Infatti, l’art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Il Legislatore ha quindi chiesto agli enti locali di manifestare espressamente, per l’anno 2020, con delibera pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze, la volontà di confermare l’ex maggiorazione TASI, vigente per il comune nel regime di convivenza dei tributi IMUTASI precedente a quello di vigenza della sola IMU.

Una volta superato l’anno di transizione tra i due regimi ordinamentali, la suddetta maggiorazione, nei comuni che versano nelle condizioni di legge, diventa a tutti gli effetti un’aliquota IMU con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le stesse regole generali stabilite per queste ultime.

Tra l’altro anche l’ultimo periodo del comma 755 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019 dispone che i comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Tale previsione comporta che negli anni successivi al 2020 i comuni possono, con espressa deliberazione consiliare, solo ridurre la maggiorazione applicata nell’anno 2020, mentre la mancata approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 e successivi determina, la conferma automatica, ope legis, di tutte le aliquote approvate per l’anno 2020, ivi inclusa l’aliquota maggiorata dell’1,14%.

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