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L’Agenzia delle Entrate gli interpelli nn. 513 e 516 del 27 luglio 2021 riguardanti il superbonus chiarisce la questione degli aumenti di volumetria .
Le nuove disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.
In merito alle ipotesi di opere effettuate tramite "demolizione e ricostruzione", la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che il Superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".
Circa la possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia", con nota del 2 febbraio 2021 prot. n. 1156, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che a differenza del "Supersismabonus" la detrazione fiscale legata al "Super ecobonus" non si applica alla parte eccedente il volume anteoperam.
In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
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