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La proroga al prossimo 15 settembre del versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi si applica anche al pagamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
Rimane però fermo al 20 agosto 2021 il termine di versamento da parte degli artigiani e degli esercenti attività commerciali della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria lo scorso 17 maggio.
Lo sottolinea l’INPS con il messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021.
Proroghe VERSAMENTI CON decreto Sostegni bis
L’articolo 9-ter del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) dispone la proroga al 15 settembre 2021, senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano causa di esclusione dagli stessi (compresi quelli che adottano regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario, anche ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).
Ambito di applicazione della proroga
L’Istituto ricorda che la proroga, disposta dall’articolo 9-ter del decreto Sostegni bis si applica ai:
- contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze;
- contribuenti per i quali ricorrono le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, quindi i soggetti che:
- applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 (c.d. contribuenti minimi);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (quali ad esempio inizio o cessazione attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
La proroga si estende alle persone fisiche che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale quali i:
- soci di società di persone;
- collaboratori di imprese familiari;
- coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- componenti degli studi associati iscritti alla Gestione separata;
- soci di società di capitali in regime di trasparenza.
Chiarimenti dell’INPS
I soggetti di cui sopra possono pertanto versare entro il 15 settembre 2021 quanto dovuto all’INPS a titolo di:
- saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini IRPEF dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini IRPEF dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.
La proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione, è stabilita in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, non è pertanto prevista la possibilità di versare entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Rimane aperta la questione relativa ai soci di srl che tassano i redditi non in regime di trasparenza, con riferimento ai redditi delle medesime società, che trasleranno sul quadro RR di redditi al fine di determinare la quota dei contributi INPS da versare da parte del socio e commisurati alla partecipazione al reddito della società. La quale, avendo posposti al 15 settembre i termini per le imposte, non sarà in grado di determinare nei tempi previsti per il versamento INPS che sembrerebbe rimanere fissato, per questa specifica casistica ancora alla vecchia scadenza del versamento delle imposte.
Si auspica in chiarimento in tal senso.
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