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CAF News 24
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 554 del 25 agosto 2021 in tema di superbonus.
Nell'ambito degli interventi "trainanti", il Superbonus spetta, ai sensi del citato comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, per il sostenimento delle spese per interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici, nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus).
Nell'ambito degli interventi "trainanti", il Superbonus spetta, ai sensi del citato comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, per il sostenimento delle spese per interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici, nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus).
Presentazione dell’attestazione della congruità delle spese
Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati sono stati stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58.
L'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato) è asseverata (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto stesso) dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base ai contenuti delle linee guida allegate al decreto medesimo. Il progetto degli interventi, contenente l'asseverazione, è allegato, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente
Fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini della detrazione è necessario che, dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente.
Relativamente ai titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020, nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, e da ultimo con la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E, è stato precisato che un'asseverazione tardiva (non depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo), in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione.
Se i lavori, seppur sospesi, sono iniziati nel 2018 e la nuova comunicazione di inizio lavori sarà presentata in ottemperanza al permesso di costruire a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, in mancanza di un parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti che la data di presentazione della variante al permesso di costruire possa essere considerata una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio, la normativa da applicare per la richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici oggetto del presente interpello è quella vigente alla data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire.
A nulla rileva la considerazione che la data di presentazione del permesso di costruire è antecedente all'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 che ha esteso il Sismabonus anche agli immobili ubicati in aree sismiche 2 e 3.
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