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In relazione alla compensazione possono verificarsi due ipotesi di adempimento e conseguentemente due ipotesi omissive:
- Il modello F24 a zero con compensazione
- Il modello F24 a debito con compensazione
modello F24 a zero con compensazione
La ritardata presentazione di un modello F24 con compensazione, che presenta un importo finale pari a zero, in base al comma 2-bis dell’articolo 15 del Decreto Legislativo numero 471 del 1997, comporta una sanzione:
- di 50 euro se il ritardo è pari o inferiore ai 5 giorni,
- di 100 euro se il ritardo è superiore.
Questi importi sono calcolati con riferimento all’ipotesi che il contribuente non sani spontaneamente la violazione, infatti il presentare il modello F24 con un ritardo di 5 o più giorni non è il ravvedimento ma il solo adempimento non accompagnato da nessuna azione tesa a riconoscere l’errore.
Così come accade per le genericità dei modelli F24 non versati nei tempi previsti, anche questa tipologia di versamento potrà essere ravveduto spontaneamente, che si ricorda non sarà la sola presentazione ma anche il versamento spontaneo di sanzioni ridotte ed interessi.
In questi casi il contribuente sempre tramite modello F24, verserà una sanzione in misura ridotta, utilizzando il codice tributo 8911 e indicando come anno di riferimento quello in cui è stata commessa la violazione, pari a:
- 5,56 euro per un ritardo pari o inferiore ai 5 giorni (1/9 di 50 euro);
- 11,11 euro per un ritardo superiore ai 5 giorni ma inferiore ai 90 (1/9 di 100 euro);
- 12,50 euro per un ritardo superiore ai 90 giorni ma inferiore a 1 anno (1/8 di 100 euro);
- 14,29 euro per un ritardo superiore a 1 anno ma inferiore a 2 anni (1/7 di 100 euro).
Ai fini del calcolo dei giorni di ritardo del versamento ordinariamente si computano i giorni lavorativi, mentre per il computo degli anni il conteggio sarà su base solare.
(SEGUE)
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