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RIPARTE LA MACCHINA DELLA RISCOSSIONE UN VADEMECUM PER EVITARE SPAICEVOLI SORPRESE

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RIPARTE LA MACCHINA DELLA RISCOSSIONE UN VADEMECUM  PER EVITARE SPAICEVOLI SORPRESE 4381 0
articolo di CAF News 24

La Legge n. 106/2021 di conversione al D.L. 73/2021 (c.d. "Decreto sostegni bis") ha previsto la proroga dal 30.6.2021 al 31.8.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito INPS. Poiché i versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021.

Riprendono alla stessa data le notifiche delle cartelle di pagamento; sono riattivate le procedure di riscossione coattiva (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) e la Pubblica Amministrazione riprende le attività di verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973; con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 30.9.2021.

Per prima cosa riassumiamo ciò che era stato prorogato e dal 01/09/2021 non lo è più.

ATTI SOGGETTI A PROROGA FINO AL 31 AGOSTO 2021

cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione

avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n.

78/2010

atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della

riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione

atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910

atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Legge di

bilancio 2020

Perciò

  • chiunque avesse avuto pagamenti riferiti ad uno o più atti fra quelli sopra riportati
  • se i pagamenti avessero avuto una scadenza compresa fra il giorno 08/03/2020 (*) al 31/08/2021

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” - allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

  • Potrà effettuare detti pagamenti entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque, entro il 30 settembre 2021.

Per completezza d’informazione si chiarisce che non solo la sospensione ha interessato il pagamento degli atti sopra riportati ma ha altresì previsto, il blocco delle procedure di recupero coattivo da parte dell’agente della riscossione.

Sono dunque stati sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti da:

  • pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19.5.2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Pertanto, tali procedure potranno essere riattivate dal 1° settembre 2021, relativamente alle cartelle che alla data di inizio della sospensione (8 marzo 2020 o 21 febbraio 2020) erano già scadute mentre per i pagamenti in scadenza dopo l’8 marzo 2020 il termine per il versamento è fissato al 30 settembre 2021, per cui nessuna attività di recupero coattivo potrà essere attivata prima di tale data.

Naturalmente, gli atti esecutivi devono essere effettuati secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni (ad esempio, obbligo di notificare l’intimazione a pagare, preavviso di fermo, preavviso di ipoteca).

Definito l’orizzonte di competenza del provvedimento, analizziamo ora, come i cittadini potranno intervenire positivamente.

  • Sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione del debito complessivamente maturato
  • Sarà possibile richiedere la prima dilazione del pagamento, ai sensi dell’art. 19 Dpr 602/73, di quanto dovuto al 31.08.2021.

IMPORTANTE: Il differimento opera anche per le rate da eventuali dilazioni dei ruoli già concesse, pertanto sono sospese tutte le rate scadenti nel periodo 8.03.2020 al 31.08.2021, conseguentemente il pagamento in un’unica soluzione del debito maturato per le rate comprese nel periodo di sospensione dovrà avvenire entro il 30.09.2021.

ATTENZIONE al mancato pagamento delle somme sospese entro il 30.9.2021. Si ricorda infatti che la norma prevede il mantenimento del piano di dilazione anche laddove non si pagassero le rate scadenti, purché il loro numero non ecceda le 10 rate anche non consecutive, il che ci porta a considerare che il mancato pagamento di TUTTE le rate comprese nel periodo di sospensione comporterebbe la definitiva decadenza del piano di rateazione. In questo caso, laddove vi fossero problemi di liquidità sarà opportuno pagare un numero di rate tali da rendere il numero di quelle rimaste impagate comunque inferiore a 10.

Altro aspetto da chiarire sono i termini di prescrizione delle notifiche in funzione della sospensione.

Al riguardo è bene sapere che rimane inalterato il periodo di proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione.

L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 richiama l’applicabilità dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo che i termini ordinariamente previsti per accertamenti, riscossione, prescrizione vengono prorogati nella stessa misura in cui vengono prorogati i termini di versamento o meglio i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2). “i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.

Conseguentemente, pur con la sospensione portata al 31.8.2021, non si generano corto circuiti, la norma già faceva riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione fissando comunque il termine al 31.12.2021.

Più in particolare, la proroga del termine di decadenza opera nel seguente modo differenziato: 

  • per i carichi affidati fino al 31.12.2021: per la generalità dei carichi (es: da accertamento), di qualsiasi natura (tributaria o meno)
  • per i carichi affidati anche oltre al 31.12.2021: per quelli relativi ai controlli formali (periodo d’imposta 2017 e 2018) e liquidazione automatizzate (anno d’imposta 2018) delle dichiarazioni elencate nell’art. 157, co. 3, lett. a), b) e c), D.L. 157/2020.

Altro aspetto da tener presente, sono le procedure di definizione (Rottamazioni o saldo e stralcio) anch’esse sospese, vediamo come evitare la loro decadenza.

Si ricorda che l’omesso versamento di anche una sola rata delle rottamazioni determinava l’immediata decadenza del beneficio, sarà perciò necessario porre la massima attenzione ai nuovi termini previsti per il pagamento onde evitare che si possa decadere dalla possibilità di definire le proprie posizioni tributarie.

VECCHIA SCADENZA

NUOVA DATA PAGAMENTO

TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO

28 febbraio 2020

31 luglio 2021 (*)

“Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”

31 maggio 2020

31 agosto 2021 (*)

“Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”

31 luglio 2020

30 settembre 2021 (*)

“Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”

30 novembre 2020

31 ottobre 2021 (*)

“Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE

RATE IN SCADENZA 2021

TUTTE DA VERSARE INTEGRALMENTE

30 novembre 2021 (*)

termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla "Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.

(*) Per il pagamento sono ammessi ulteriori cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018 (es: dal 31/07/21 al 09/08/2021 ecc..ecc..).

Per coloro che precedentemente al giorno 08/03/2020 non avevano pagato le rate della rottamazione e/o saldo e stralcio e dunque erano naturalmente fuoriusciti dal beneficio, è prevista la possibilità di chiedere di nuovo la rateizzazione del debito ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 (FAQ n. 8 di Agenzia delle Entrate-Riscossione).

IMPORTANTE: con riferimento al provvedimento di annullamento dei carichi fino a 5.000 euro si chiarisce che anche per i piani di pagamento della rottamazione ter e/o del saldo e stralcio, è previsto l’annullamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro per i quali la legge ha previsto l’annullamento (art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021).

Conclusioni

Da quanto sopra riportato è evidente che l’autunno ci riserverà un numero notevolissimo di interventi in relazione alla definizione dei carichi presso l’Agente per la Riscossione.

Si segnala la possibilità per i contribuenti, di richiedere una dilazione dei predetti carichi. Si consideri al riguardo che ci sono due aspetti che rendono particolarmente appetibile il ricorso alla dilazione:

  • Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il “Decreto Ristori” prevede che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila euro prevista dall’art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973.

  • Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

L’importanza dei due aspetti di cui sopra ci restituisce una “concreta” possibilità per le sedi CAF di esperire un ulteriore servizio all’utenza, consistente nell’accompagnare direttamente l’utente, ad una verifica della propria situazione debitoria ed all’attivazione di più possibilità quali a solo titolo d’esempio:

  1. una situazione dei debiti pendenti presso l’agente per la riscossione;
  2. la richiesta della sospensione dell’efficacia dei ruoli;  
  3. il pagamento dei diversi ruoli aperti;
  4. la richiesta e concessione in tempo reale di un provvedimento dilazione del debito tributario fino ad massimo di 72 rate e per importi fino a 100.00 euro, con l’immediato rilascio del piano di ammortamento;
  5. la possibilità di attivare contenziosi.

Tutto questo con enormi vantaggi per il cittadino:

  1. non occorrerà recarsi presso gli Uffici dell’Agenzia,
  2. eviterà la preventiva prenotazione dell’appuntamento ed in epoca covid, lunghi e snervanti tempi di attesa
  3. non occorrerà la presentazione di ulteriore documentazione
  4. certezza del risultato, perché in Agenzia questi sforzi risultano spesso assolutamente improduttivi a causa di complicazioni burocratiche e difficoltà a rapportarsi con la Pubblica Amministrazione

Al contrario, nel contesto “friendly” della sede CAF MCL, accompagnato dall’operatore di fiducia, il cittadino riuscirà a risolvere uno dei problemi oggi più sentiti, cioè il peso delle cartelle fiscali.

Ma vi è di più, per noi del CAF MCL, questo rappresenterà solo il primo passo di un percorso che vedrà l’attivazione di ulteriori servizi rivolti all’utenza, miranti a difenderli e tutelarli rispetto al peso dei debiti personali, erariali e commerciali divenuto oramai insostenibile e di cui troppo spesso ne troviamo i tragici effetti sulle prime pagine dei giornali.

Percorso di crescita e specializzazione che vedrà nell’attivazione del servizio OCC (Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento) il punto di massima attuazione, se ne è parlato nei corsi realizzati precedentemente al periodo di ferie e relativamente al quale avrete aggiornamenti a breve.

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