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SOSTEGNI BIS, PREMIALE IL CRITERIO DI CALCOLO DEI NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE PARTITE IVA

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SOSTEGNI BIS, PREMIALE IL CRITERIO DI CALCOLO DEI NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE PARTITE IVA 6002 0

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Nuova dote di aiuti a fondo perduto, sfiora i 16mld; le novità introdotte sui metodi di calcolo ampliano la platea dei beneficiari per quasi 400mila partite IVA escluse in precedenza dal primo decreto Sostegni.

La bozza del decreto Sostegni bis, all’art. 1, rinnova i contributi a fondo perduto e introduce con l’art. 2, inoltre, uno stanziamento di 100mln di euro per soccorrere le attività economiche rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno quattro mesi tra il primo gennaio 2021 e la data di conversione in legge del provvedimento.

La platea dei beneficiari e la dimensione dello stanziamento verranno determinati con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, con cui saranno anche individuate le modalità di erogazione.

I commi da 1 a 4 dell’art. 1 della bozza del nuovo decreto legge s costituiscono, di fatto, una replica dei metodi di calcolo osservati dal primo decreto Sostegni. I beneficiari del precedente ristoro, riceveranno, quindi, una somma identica, alla prima tranche, che sarà versata in automatico dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente sul quale è stato già erogato il precedente indennizzo, oppure, sotto forma di tax credit, qualora il richiedente avesse già optato per questa alternativa.

Con il comma 5 viene invece introdotto un contributo a fondo perduto alternativo, riconosciuto sulla differenza di fatturato del periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021, che deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo precedente, ovvero, aprile 2019 - 31 marzo 2020. Per beneficiare di questi indennizzi non si terrà conto del calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019, ma si dovrà fare specifico riferimento ai mesi in cui le attività sono state condizionate dalle restrizioni avviate per contrastare la diffusione dei contagi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

I parametri per il calcolo del sostegno, secondo quanto previsto dal comma 9, restano immutati, ovvero, il 60% della perdita per le partite Iva che nel 2019 hanno generato un fatturato o corrispettivi fino a 100mila euro, il 50% sopra i 100mila e fino a 400mila, il 40% sopra i 400mila e fino a 1 milione, il 30% sopra 1mln e fino a 5mln e infine, il 20% al di sopra dei 5mln e fino ai 10mln; oltre quest’ultima soglia, come in precedenza, non spetta alcun sostegno.

Il ristoro alternativo potrà essere richiesto anche da coloro che sono rimasti esclusi dai contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni 1; i soggetti che non hanno beneficiato degli aiuti previsti dal decreto n. 41/2021 dovranno, quindi, presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.

Il secondo binario viene quantificato, pertanto, seguendo lo stesso meccanismo del precedente, ma su una base di calcolo aggiornata: il confronto dovrà essere effettuato, infatti, tra il volume d’affari realizzato nel periodo primo aprile 2020 e 31 marzo 2021 e i dodici mesi dell’anno precedente.

L’indennizzo sarà definito applicando poi, alla perdita media mensile di fatturato, i seguenti parametri: il 90% fino a 100.000 euro di ricavi e compensi; il 70% da 100.000 euro a 400.000 euro di ricavi e compensi; il 50% da 400.000 euro a 1 milione di euro di ricavi e compensi; il 40% da 1mln di euro a 5mln di euro di ricavi e compensi e il 30% da 5mln di euro a 10mln di euro di ricavi e compensi. Viene, in buona sostanza, applicata una sorta di decalage, che contrae l’aiuto via via che crescono le dimensioni della partita Iva. In ogni caso, l’importo del contributo massimo spettante non potrà superare i 150.000,00 euro.

La bozza del decreto Sostegni bis, al comma 16 dell’art. 1, introduce un innovativo contributo reddituale a fondo perduto, condizionato al peggioramento del risultato economico d’esercizio “relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo all’anno precedente”.

In quest’ultima fattispecie, quindi, non si fa riferimento esclusivo alla contrazione del fatturato, ma al calo degli utili, su cui, ovviamente, incidono (finalmente) anche i costi.

Presentazione della richiesta

La presentazione della richiesta, è condizionata alla trasmissione della dichiarazione dei redditi “relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 10 settembre 2021”.

In relazione a quest’ultimo aspetto, per beneficiare dell’indennizzo reddituale introdotto con il comma 16, bisognerà de facto anticipare la scadenza naturale per la presentazione della dichiarazione dei redditi di oltre due mesi stressando, inutilmente, il calendario degli adempimenti fiscali.

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