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Si interviene ancora una volta sull’art. 176 del decreto Rilancio con una piccola modifica che permette di spendere il voucher e la detrazione, che possono arrivare a un importo totale massimo di 500 euro, anche per i pacchetti turistici e non solo per i servizi che offrono agenzie di viaggio, tour operator e strutture aderenti.
La novità è stata introdotta durante la conversione in legge del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/021), approvato in prima lettura alla Camera, che già nella versione originaria ha ampliato la lista di soggetti che possono aderire all’iniziativa.
ll decreto Sostegni bis prevede all'art. 7 diversi incentivi riguardanti il turismo. Parte degli incentivi del decreto legge sono destinati proprio ai bonus, tra cui quello vacanze. L'art. 7 menziona i servizi offerti dalle agenzie di viaggio e dai tour operator: il consumatore, in sostanza, può spendervi il bonus vacanze, acquistando un servizio turistico che però deve essere reso in Italia.
In tal modo si incentiva l'inclinazione al viaggio, a patto che si resti all'interno dello Stato italiano. Con la novità introdotta durante l’iter di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, si aggiunge la possibilità di usare il voucher anche per i pacchetti turistici così come definiti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 79/2011.
RIASSUMENDO LE DISPOSIZIONI ALLA LUCE DELLE NOIVITA’
E’ previsto un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e B&b, situati in Italia, ma anche per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator.
Chi ha richiesto il bonus vacanza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Il bonus è comunque limitato ai nuclei famigliari che possono presentare un ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone;
- 300 euro da due persone;
- 150 euro da una persona.
Per l'uso del bonus, che è unicamente digitale, si passa attraverso l'app IO. Ogni nucleo è abbinato un codice univoco, con relativo QR code da tenere salvato sullo smartphone per mostrarlo all'albergatore o operatore turistico insieme al codice fiscale (al momento del pagamento) che:
- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
- è fruibile nella misura dell'80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore;
- -il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale);
- deve essere speso in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e B&B) oppure in un'unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale.
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” dovrà essere rimborsato all'albergatore (o all'agenzia di viaggi o al tour operator) sotto forma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
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