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COME ORIENTARSI FRA I TANTI PROVVEDIMENTI

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COME ORIENTARSI FRA I TANTI PROVVEDIMENTI 5617 0
articolo di CAF News 24

Proviamo a comprendere le novità e le notizie che negli ultimi mesi hanno riguardato gli assegni familiari.

Prima cosa, dobbiamo tornare al cosiddetto Family Act ossia quel disegno di legge finalizzato all’introduzione di nuove misure a sostegno della famiglia approvato l’11 giugno 2020 dal Consiglio dei Ministri.

Il primo dei pilastri della riforma riguarda l’introduzione dell’assegno unico e universale alla cui nascita fa da contraltare un vero e proprio terremoto delle norme a sostegno del reddito e cioè : l’abrogazione degli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali per figli a carico.

La nuova proposta è partita con il piede giusto, perfino dotata di specifiche e copiose coperture finanziarie previste dalla legge di Bilancio per il 2020 e 2021.  Forti di un impianto normativo solido e delle coperture si arriva, nel corso della primavera, all’approvazione della legge delega per l’istituzione dell’assegno unico e universale, che descrive in maniera dettagliata la disciplina del nuovo strumento di sostegno; ma come spesso capita a non viene mantenuta la promessa iniziale, che prevedeva l’introduzione del nuovo assegno unico e universale a partire dal il 1° luglio 2021, questo viene ufficiosamente rimandato al 1° gennaio del 2022. I motivi di tale debacle sono diversi, ma il prima sembra consistere nella ancora insufficienza delle coperture finanziarie, non sembrerebbero al momento poter garantire la vastissima platea di potenziali beneficiari la quota promessa di 250 euro per ciascun assegno.

In ogni caso, il nuovo strumento di sostegno alle famiglie è destinato ad assorbire e sostituire una pluralità di interventi ad oggi esistenti, incluse le detrazioni fiscali, e sarà rivolto ad una più ampia platea di beneficiari, basti immaginare che fra i destinatari ci saranno tra i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e i figli maggiorenni che studiano o seguono percorsi di formazione professionale o inserimento al lavoro.

Per comprendere la vastità della portata del provvedimento non basta individuare le “ new entry” occorrerà comprendere quali misure di sostegno saranno assorbite dall’assegno unico:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  2. assegno di natalità;
  3. premio alla nascita;
  4. fondo di sostegno alla natalità;
  5. detrazioni fiscali ex TUIR;
  6. assegno per il nucleo familiare.

La data di avvio sarebbe dovuta essere il 1° luglio che invece è trascorso senza scossoni o particolari novità per i percettori di assegni per il nucleo familiare, se si eccettua il consueto messaggio annuale dell’INPS n. 2331 del 17 giugno 2021 che fissa i nuovi limiti di reddito e i nuovi importi degli assegni per i 12 mesi successivi.

Ma davvero non è successo nulla ?

In realtà qualcosa è successo e cioè l’introduzione dell’assegno temporaneo per i figli minori che, come dice chiaramente il nome, ha la finalità di fornire una prima prestazione in tema di aiuti alla famiglia in attesa che l’assegno universale faccia il suo debutto al momento ritenuto più appropriato.

Considerato che fino al 31 dicembre 2021 nulla cambierà per coloro che percepiscono gli assegni per il nucleo familiare, la finalità riformatrice del Family Act è per il momento affidata all’assegno temporaneo.

Questo aspetto è interessante e porta un notevole ampliamento della platea dei soggetti che verranno in contatto con questa misura ed i soggetti che la veicolano (IMPORTANTE PERCHE’ ORA ENTRIAMO IN CAMPO NOI) I beneficiari sono infatti i lavoratori autonomi ed in generale coloro che non sono destinatari degli ANF: si presenta dunque come una vera novità inclusiva perché ammette alla prestazione intere categorie di contribuenti storicamente esclusi dagli assegni familiari.

ENTREMO IN CONTATTO CON SOGGETTI CHE ABITUALMENTE NON USUFRUISCONO DEI NOSTRI SERVIZI

Essendo l’ASSEGNO TEMPORANEO destinato a percettori che non si interfacciano con l’INPS per il tramite di un datore di lavoro o sostituto d’imposta, la richiesta della prestazione è effettuata direttamente dall’avente diritto ed è liquidata dall’INPS con il pagamento diretto.

Questa circostanza è determinante nel vederci attori del funzionamento e promozione dell’iniziativa a sostegno del reddito. Dobbiamo renderci conto di una decisa inversione di rotta nel definire il criterio che determina l’importo della prestazione: l’ammontare dell’assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e non più in base al reddito del nucleo familiare, questo ci vede direttamente coinvolti, attribuendo al nostro lavoro anche un valore sociale teso a  veicolare le informazioni e permettere la fruizione del beneficio. 

L’assegno temporaneo in cosa consiste?

Il D.L. n. 79/2021, convertito in legge, all’articolo 5 prevede anche, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nei confronti dei percettori di assegno per il nucleo familiare una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono un importo di ANF superiore a zero.

L'importo dell’assegno spettante viene determinato applicando la tabella allegata al decreto in base alle soglie ISEE e in relazione al numero dei figli minori. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità. La maggiorazione in parola è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’INPS ha fornito le prime indicazioni con il messaggio 22 giugno 2021, n. 2371 e successivamente le istruzioni con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 con riferimento ai requisiti previsti e alla misura dell’Assegno.

La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021, attraverso il portale dell’INPS, il Contact Center integrato o mediante gli istituti di patronato.

Perché dobbiamo affrettarci a coinvolgere i nostri utenti ?

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

DI PIU’ SUI REQUISITI DI ACCESSO

L’ASSEGNO TEMPORANEO è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare propriamente detto.

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è corrisposto alle seguenti categorie di lavoratori:

  1. dipendenti;
  2. iscritti alla Gestione separata;
  3. agricoli, domestici e domestici somministrati;
  4. dipendenti di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale;
  5. marittimi sbarcati, titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI o di disoccupazione agricola), di trattamenti di integrazione salariale o prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

L’assegno può inoltre essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico conviventi sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.

Il diritto alla prestazione dell’Assegno temporaneo è esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente, qualora essi risultino presenti nell’ISEE dell’ascendente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

Compatibilità dell’Assegno temporaneo

L’Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza e il beneficio mensile è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base del rapporto tra la scala di equivalenza dei minori e quella complessiva del nucleo determinate ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Come chiarito dall’INPS con il messaggio 2371 del 22 giugno 2021 e confermato con la circolare n. 93/2021 nelle more dell'attuazione della legge n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  2. assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  3. premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  5. detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917;
  6. assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare ANF.

Ammontare spettante al richiedente

Per quanto riguarda l’ammontare spettante al richiedente, resta confermato il rinvio alla tabella Allegato 1 che individua soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori ma per quanto riguarda la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità, viene aggiunta la precisazione che la disabilità deve essere riconosciuta ai sensi della normativa vigente.

La variabilità dell’importo dipende dal valore ISEE e dal numero di figli minori presenti (fino a due figli – almeno tre figli).

L’importo mensile è determinato in misura decrescente in quanto:

  1. spetta in misura piena in presenza di una soglia ISEE fino a 7.000 euro, per la quale l’assegno spetta nel suo valore massimo di 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli e 217,80 euro per figlio in caso di nuclei familiari più numerosi;
  2. decresce all’aumentare della soglia ISEE per scaglioni;
  3. si annulla con un ISEE superiore a 50.000,00 euro, indipendentemente dal numero di figli.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021.

Si ricorda che l’istituto, dapprima con il messaggio 2371 del 22 giugno e in seguito con la circolare 93 del 30 giugno 2021, ha definito gli aspetti operativi relativi alla presentazione dell’istanza con decorrenza dal 1° luglio scorso, l’istituto ha chiarito che la domanda di Assegno temporaneo è presentata, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 tramite una procedura telematica dedicata che sarà disponibile on line dal 1° luglio, precisando che per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciute anche le mensilità arretrate da luglio 2021.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’Assegno temporaneo, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione e che dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, la prestazione decade d’ufficio ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato in qualunque momento una nuova domanda di Assegno temporaneo.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Modalità di accredito

Il ddl di conversione specifica le modalità di accredito dell’assegno temporaneo per i figli minori a carico.

Ad eccezione dei percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’accredito dell’assegno avviene d’ufficio da parte dell’INPS, l’erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

Viene infine aggiunto il comma 2 bis che in qualche modo recepisce le indicazioni date dall’INPS con la propria circolare n. 93/2021. In particolare, viene stabilito che l’assegno è corrisposto dall’Istituto, in misura pari tra entrambi i genitori a meno che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente.

In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo per i percettori di reddito di cittadinanza per i quali l'INPS corrisponde d'ufficio l’importo, incrementando il valore del RdC dell’importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Specificatamente:

  • accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
  • bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.

Casi particolari di erogazione

La circolare n. 93/2021 precisa che in presenza di genitori coniugati, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso l’Assegno temporaneo, potrà

  1. essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore;
  2. essere accreditato per l’intero importo, in accordo tra i genitori stessi, al genitore richiedente che convive con il minore; in tale ipotesi, sarà necessario che la scelta venga riportata nella domanda on line e dovrà essere validata anche dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.




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