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ASSEGNO TEMPORANEO ULTIMA CHIAMATA PER AVERE ANCHE GLI ARRETRATI

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/ Pubblicato in: Assegno unico
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articolo di CAF News 24

L'assegno temporaneo per le famiglie con figli a carico minori di 18 anni è una misura alternativa all’ANF riconosciuto in via ordinaria ai lavoratori dipendenti che, a partire dallo scorso mese di luglio, spetta anche a:

  1. lavoratori autonomi;
  2. disoccupati;
  3. coltivatori diretti;
  4. coloni e mezzadri;
  5. titolari di pensione da lavoro autonomo.

La nuova misura (D.L. 8 giugno 2021, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112) è applicabile unicamente al periodo “ponte” che intercorre tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.

Da gennaio 2022 sarà sostituita dall’assegno unico universale (legge n. 46/2021), il nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie italiane con figli applicabile in via strutturale ed ordinaria.

Chiarito a quali soggetti può essere riconosciuto, si analizza ora a quali condizioni può spettare:

Hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli i nuclei familiari che non accedono all’ANF e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Dovranno poi ricorrere, i requisiti che seguono , si ricorda, non solo dovranno ricorrere al momento di presentazione della domanda ma persistere per tutto il periodo di corresponsione dell’assegno, praticamente per tutto il secondo semestre 2021.

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia e avere a carico figli di età inferiore ai 18 anni compiuti;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Per la presentazione della domanda che dovrà avvenire una sola volta e rispetto ad ogni figlio minore a carico , esistono due canali :

  1. portale web, se si è in possesso del codice PIN dispositivo (solo fino al 30 settembre 2021) oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  2. patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda può essere presentata anche ricorrendo al Contact Center Integrato.

L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione dell’istanza con il messaggio 2371 del 22 giugno e con la circolare 93 del 30 giugno 2021.

Sarà importante far richiedere sollecitamente l’ISEE, in quanto, come ribadito in precedenti news, se è vero che la decorrenza dell’assegno è fissata a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa è stato anche previsto che se la domanda è presentata entro il 30 settembre 2021, il beneficiario conserva il diritto di percepire le mensilità arretrate sin dal mese di luglio 2021.

Qualora la domanda venga presentata dopo il 1° ottobre, le mensilità a cui avrebbe avuto diritto dal 1° luglio 2021 sono di fatto “perse” e avrà diritto solo all’assegno temporaneo per i mesi ricompresi tra quello di presentazione della domanda e dicembre 2021.

Si riconda anche, che l'assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Inoltre, sono compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  2. assegno di natalità;
  3. premio alla nascita e fondo di sostegno alla natalità;
  4. detrazioni fiscali per figli a carico;
  5. assegni familiari (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni ed i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi).

IMPORTANTE :è in ogni caso esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare ANF.

Nel caso di genitori separati o divorziati, in casi particolari (affido condiviso, ecc.), l’assegno può essere erogato al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

Nei casi invece, di affido esclusivo ad uno dei genitori, l’assegno spetta interamente al genitore affidatario.

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