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SUPERBONUS PER FOTOVOLTAICO INSTALLATO ANCHE SU IMMBILE DIVERSO DA QUELLO SU CUI SONO EFFETTUATI I LAVORI

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SUPERBONUS PER FOTOVOLTAICO INSTALLATO ANCHE SU IMMBILE DIVERSO DA QUELLO SU CUI SONO EFFETTUATI I LAVORI 5179 0
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 614 del 20 settembre 2021, riguardante il superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento alla possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese per la realizzazione di un impianto fotovoltaico al servizio dell'abitazione, ma con pannelli solari installati sulla falda del tetto dell'edificio adiacente di cui è il contribuente comproprietario, si chiarisce che l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

  1. installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  2. -cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

Con la circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito, inoltre, che l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.

La legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che l'installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche «su strutture pertinenziali agli edifici», con ciò confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell'agevolazione in argomento.

Ne consegue che è possibile fruire del Superbonus per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sempre che venga effettivamente realizzato un intervento trainante sull'edificio che verrà servito dall'impianto fotovoltaico, anche quando l'installazione è effettuata su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui il contribuente detiene la comproprietà dell'area necessaria all'installazione stessa.

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