AREA RISERVATA - CAF MCL

TARDIVA OD INTEGRATIVA FORTUNATAMENTE PARI SONO

Caf News 24
/ Pubblicato in: Modello redditi
TARDIVA OD INTEGRATIVA FORTUNATAMENTE PARI SONO 4586 0

La prassi dell’Agenzia delle Entrate continua a non far distinzione fra una dichiarazione tardiva ed una integrativa, a nulla rileva che nel secondo caso vi sia una dichiarazione regolarmente presentata

articolo di CAF News 24

Con il 28 febbraio alle porte, occorre fare il punto sulla tardività delle dichiarazioni 2020.

Fra le migliaia di dubbi che albergano stabilmente nelle nostre menti, alcune certezze fanno da faro nella buia notte dell’adempimento tributario. La prima è che una dichiarazione presentata prima dello scadere del 90° giorno dal termine ordinario di presentazione, sia valida e come tale titolo idoneo alla riscossione delle imposte dovute, circostanza che per opposta analogia non appartiene invece alla dichiarazione omessa, cioè quella che spicca il volo trascorso il termine del 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

Sappiamo anche, che per la dichiarazione omessa non è previsto il ravvedimento operoso, che invece è opzione esercitabile nel caso di tardività nella trasmissione. Quest’ultimo aspetto ci porta a considerare la possibile riduzione della sanzione per il ritardo, che si ricorda essere commisurata ad euro 250 (minimo edittale) riducibile ex art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs 472/1997 ad un decimo, ma di cosa?  Qui dobbiamo fare attenzione al tono letterale della norma, illuminante ricordandoci che la sanzione fissa presa a riferimento è pari al minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione.

Tutto questo comporta una prima considerazione, la dichiarazione tardiva non ha un sistema sanzionatorio autonomo, ma richiama quello per l’omessa trasmissione, che nella circostanza in cui si consumi nel richiamato termine dei 90 giorni (termine ultimo per considerarla comunque valida) la porta a gravare nelle tasche del contribuente per euro 250,00 importo fissato come valore minimo per l’omessa presentazione (1.000,00 massimo).

In questa breve dissertazione faccio salvi gli effetti delle sanzioni e comunque del possibile ravvedimento nel caso in cui collegati alla tardività della dichiarazione vi siano anche imposte da versare, le quali come sappiamo scontano la sanzione fissa del 30% anch’essa ravvedibile, che sappiamo ancora, gravare comunque su mancati o tardivi versamenti a prescindere dal fatto che la dichiarazione cui risultano collegati sia stata trasmessa tardivamente o meno.

Arriviamo allora al cortocircuito normativo, e cioè l’altro caso, l’integrativa.

Abbiamo l’integrativa quanto avendo già presentato nei termini una dichiarazione, successivamente alla scadenza si procede alla sua integrazione e nel caso in cui vi siano maggiori imposte da versare o minori crediti da utilizzare, succede il “patatrac” e cioè trova applicazione trova la sanzione per “infedeltà dichiarativa”, che è pari ad una somma che va dal 90 al 180% delle maggiori imposte dovute (o del minor credito che è stato utilizzato).

Anche l’Agenzia ha un’anima… nella circolare 42/E/16 vengono riportati alcuni determinanti chiarimenti che addirittura rasentano la “disobbedienza civile”, per un necessario fine equitativo, l’Agenzia vista la sproporzione fra la tardività (fissa 250,00 euro) e l’integrazione ( min. 90% imposte), ci tranquillizza dicendo, che ai soli fini sanzionatori, che si tratti di tardiva o integrativa per l’Ufficio fa lo stesso, da questo consegue che la sanzione sarà di 250,00 euro ravvedibile con una riduzione ad 1/10 nei 90gg; per le imposte si ricorda invece, che la sanzione sarà proporzionale nella misura del 30% anch’essa ravvedibile e svincolata da quella per la dichiarazione integrativa o tardiva. Da quest’ultimo assunto discende ulteriormente che la dichiarazione tardiva od integrativa sarà valida a prescindere dall’eventuale versamento di imposte od integrazione dello stesso.    

Print
Rate this article:
3.0

CAF News 24
Contact author
Altri articoli di CAF News 24

CAF News 24

CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021

Contact author

x

Speciali

Assegno Unico Universale

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 2024 PER FIGLI A CARICO: PERCHE’ E’ IMPORTANTE PRESENTARE L’ISEE

AGGIORNARE L’ISEE ENTRO IL 29 FEBBRAIO, PER EVITARE DI RICEVERE L’IMPORTO MINIMO

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, DUE IMPORTANTI NOVITA’ DI SETTEMBRE

DUE NUOVE CIRCOLARI DELL’INPS, SPIEGANO LE NOVITÀ RELATIVE AL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI, SIA PER CHI GIÀ LO RICEVE CHE...

ENTRO IL 28 FEBBRAIO VA PRESENTATA LA DSU AGGIORNATA PER CONTINUARE A BENEFICIARE DELL’ASSEGNO UNICO

Le sedi dovranno promuovere l’adempimento ISEE per l’assegno unico 2023


Bonus Edilizi

BONUS VERDE PER SISTEMAZIONE TERRAZZI E GIARDINI

COME UTILIZZARLO AL MEGLIO NEL 2024

LA SORTE DELL’IMMOBILE COMPRAVENDUTO OGGETTO DI SUPERBONUS

OCCHIO AL REGOLAMENTO DEI CONTI

COL DECRETO CESSIONI VIENE PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE SE 4 O 10 RATE

Solo per le spese sostenute nel 2022 la possibilità di limitare gli effetti dei blocchi alle cessioni


L'approfondimento

La strenna che non ti aspetti (aggiornato al DL 167/24 G.U. 14/11/24)

Novità importanti per cartelle esattoriali, notifiche ed impugnazioni.

Novità importanti per cartelle esattoriali, notifiche ed impugnazioni.

Commenti

Confrontiamoci con il secondo acconto IMU consapevoli delle nuove possibilità di esonero IMU

Sotto la supervisione di un adulto si può fare e varia in funzione dell’età del minore

Una sentenza della Suprema Corte incide sulla determinazione delle sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di affitto

Un emendamento al Decreto “ Aiuti bis” prevede l’elevazione del limite di impignorabilita’ delle pensioni

Modello semplificato per installazione pannelli fotovoltaici

Modello 730

LA CORTE DEI CONTI RILEVA L'USO MASSIVO DEI CAF E DEGLI INTERMEDIARI PER EVITARE ERRORI E SEMPLIFICARE IL PROCESSO.

DOPO ANNI DI INCERTEZZE OPERATIVE E PARENTESI LEGATE ALLA PANDEMIA VI E’ ORA LA CERTEZZA DELLA GENERALIZZATA OPZIONE PER IL 730 SENZA SOSTITUTO 

IL 30 NOVEMBRE RAPPRESENTA LA DATA DI SCADENZA PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023, UN OBBLIGO CHE COINVOLGE NON SOLO I TITOLARI DI PARTITA IVA MA ANCHE I LAVORATORI DIPENDENTI E I PENSIONATI CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO IL MODELLO 730.

IL SECONDO ACCONTO OPZIONI PER IL RICALCOLO

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021

Se vuoi essere sempre aggiornato su scadenze, agevolazioni e novità fiscali

Iscriviti alla nostra Newsletter

  • *
  • *
  • *
  • Ho letto e compreso la privacy policy del sito
  • *