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ANCORA CAMBIAMENTI SUI TEMPI DI PRESCRIZIONE

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ANCORA CAMBIAMENTI SUI TEMPI DI PRESCRIZIONE 70292 0

Un vero e proprio rebus interpretare la nuova calendarizzazione dei termini di decadenza dell’accertamento per effetto delle diverse sospensioni dovute alla pandemia.

articolo di CAF News 24

Il Decreto Cura Italia ha sospeso i termini di decadenza per il periodo che va dal 08/03/2020 al 31 maggio 2020.

Perciò 85 giorni di sospensione che operano ai sensi dell’art.157 del DL 34/2020, ricomprendendo tutti i termini ordinariamente in scadenza fra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020. Questa è la tesi confermata sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla Guardia di Finanza.

Questo assunto ridisegna in maniera determinante il calendario dei termini di decadenza fiscale.

  • Conseguentemente entro il 28 febbraio 2022, potranno/dovranno essere notificati gli atti emessi entro il 31 dicembre 2020, ossia gli atti di contestazione relativi al 2014 (sanzioni da quadro RW), gli avvisi di accertamento per il 2014, in presenza di omessa dichiarazione, nonché gli avvisi di accertamento per il 2015.
  • Sempre entro il 28 febbraio 2022 dovranno essere notificati anche gli atti emessi entro il 31 dicembre 2020 in virtù del raddoppio dei termini per violazioni penali o ex art. 12 del D.L. n. 78/2009 (circolare n. 25/E/2020, par. 3.10.1).
  • Entro il 26 marzo 2022, potranno essere notificati gli atti di contestazione relativi al 2015 (sanzioni RW) e, gli avvisi di accertamento per il 2015, in presenza di omessa dichiarazione, nonché gli accertamenti per annualità precedenti coperte dal raddoppio dei termini e in scadenza il 31 dicembre 2021.

Cosa accadrà per gli accertamenti sui periodi di imposta 2016 e successivi?

Situazione più lineare, per questi opererà il nuovo regime dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, D.P.R. n. 633/1972 che, pur non prevedendo più il raddoppio dei termini per violazioni penali (e lasciando, invece, invariato il raddoppio dei termini ex art. 12, D.L. n. 78/2009), dispone termini di accertamento di 5 anni per la dichiarazione infedele e di 7 anni per la dichiarazione omessa.

Perciò, l’Agenzia con un dietro front rispetto a precedenti orientamenti

Per i periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018, conferma la proroga di 85 giorni dei termini di accertamento da sempre legati alla data del 31 dicembre.

Concludendo, questo dedalo fa quasi rimpiangere la proroga generalizzata e biennale fino al 31 dicembre 2022 dei termini di accertamento in scadenza nel 2020, poi soppressa.

TERMINI ACCERTAMENTO NEL CASO DI DICHIARAZIONE PRESENTATA

ANNO

ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

TERMINE ORDINARIO ACCERTAMENTO

RADDOPPIO PER VIOLAZIONI PENALI

2011

2012

31/12/2016

28/02/2022

2012

2013

31/12/2017

26/03/2022

2013

2014

31/12/2018

26/03/2023

2014

2015

31/12/2019

26/03/2024

2015

2016

28/02/2022

26/03/2025

2016

2017

26/03/2023

NON PIU’ PREVISTO

2017

2018

26/03/2024

NON PIU’ PREVISTO

2018

2019

26/03/2025

NON PIU’ PREVISTO

TERMINI ACCERTAMENTO NEL CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA

ANNO

ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

TERMINE ORDINARIO ACCERTAMENTO

RADDOPPIO PER VIOLAZIONI PENALI

2009

2010

31/12/2015

28/02/2022

2010

2011

31/12/2016

26/03/2022

2011

2012

31/12/2017

26/03/2023

2012

2013

31/12/2018

26/03/2024

2013

2014

31/12/2019

 26/03/2025

2014

2015

28/02/2022

26/03/2026 

2015

2016

26/03/2022

  26/03/2027

2016

2017

26/03/2025

NON PIU’ PREVISTO

2017

2018

26/03/2026

NON PIU’ PREVISTO

2018

2019

26/03/2027

NON PIU’ PREVISTO

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