AREA RISERVATA - CAF MCL

SANITA’ INTEGRATIVA IL PUNTO SULLA CONVENIENZA

Caf News 24
/ Pubblicato in: Speciali
SANITA’ INTEGRATIVA IL PUNTO SULLA CONVENIENZA 4289 0

Welfare integrativo a prescindere dall’impatto sulla fiscalità valutazioni sulla scelta in termini di opportunità

articolo di CAF News 24

Ieri abbiamo affrontato la previdenza integrativa, oggi proviamo a fornire ulteriori spunti di riflessione con riferimento al Welfare aziendale e no, legato alla sanità.

In termini assoluti vi è deducibilità dal reddito di lavoro o comunque di lavoro autonomo dei contributi versati a casse di previdenza ed allo stesso modo a fondi sanitari integrativi.

Cambiano operò i parametri, la previdenza complementare non concorre alla formazione del reddito di lavoro fino alla somma di euro 5.164,57, mentre i fondi sanitari integrativi, oppure contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro per il lavoratore o versati direttamente dal contribuente per un importo invece non superiore a euro 3.615,20.

Riguardo alla detrazione va ricordato che questa opera con specifico riferimento alle coperture garantite. Si godrà di una detrazione pari al 19% con riferimento ai premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente (non inferiore al 5% e derivante da qualsiasi causa, sia infortuni che malattia) per un importo complessivamente non superiore a 530,00 euro e il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per un importo complessivamente non superiore a 1.291,14 euro.

Tale agevolazione fiscale è riconosciuta a condizione che i contributi siano versati in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale e che la cassa assistenziale operi negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della salute e che sia iscritta nell’apposita sezione dell’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della salute.

I nostri pazienti lettori mi concederanno una digressione utile a meglio inquadrare l’operazione dal punto di vista del datore di lavoro.

Il primo principio è che tutti i rimborsi corrisposti al lavoratore concorrono alla formazione del reddito di quest’ultimo, c’è però una specifica deroga a questo principio di omnicomprensività, ed interessa ciò su cui stiamo ragionando, non concorrono (art.51 TUIR) a formare il reddito, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della Salute (D.M. 31 marzo 2008), per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro

Fin qui tutto fila liscio, ma non possiamo esimerci dall’affrontare l’annosa questione della detraibilità delle spese rimborsate, che spesso tante incertezze desta.

Primo concetto, la spesa medica si considera detraibile (al netto della franchigia di euro 129,11) a patto che sia rimasta a carico del contribuente. 

Quando una spesa non si considera a carico ?

La spese non si considerano rimaste a carico qualora la spesa sia stata sostenuta o rimborsata a seguito di contributi dedotti dal reddito o che comunque non hanno concorso alla formazione del reddito (circolare 29 marzo 2018, n. 5, par. 2.3.).

Le spese sanitarie non rimborsate dal fondo sono invece sempre detraibili nella misura ordinaria (19% per la parte eccedente 129,11 euro), questo, anche nel caso il lavoratore abbia contributi sanitari nella CU ed a prescindere dal loro importo.

Ma le spese rimborsate sono sempre considerate non rimaste a carico, perlomeno per la parte coperta dal rimborso?

La risposta è no, le spese sono considerate detraibili in quanto rimaste a carico, anche se rimborsate, l’importante è che non si sia proceduto alla deduzione dal reddito dei premi versati al fondo od alla compagnia assicuratrice.

In buona sostanza opera una sorta di alternatività fra la deduzione dei premi assicurativi e detrazione delle spese sanitarie.

Nel caso poi, tutt’altro che infrequente, che i premi versati siano eccedenti il limite dei 3.615,20, opera una sorta di soluzione “mista” che vede la concorrenza delle due fattispecie, cioè rimborso delle spese sanitarie a fronte di una quota di contributi non dedotti, specificatamente per la somma eccedente il limite dei 3.615,20 ed una quota di contributi dedotti sempre nello stesso limite.

In questo caso la detrazione delle spese sarà commisurata al rapporto esistente fra il totale delle spese sostenute eccedenti il limite dei 3.615,20.

  

Il versamento dei contributi risulterà dalla Certificazione Unica (CU). Il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta provvede ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino all’anzidetto limite di 3.615,20 euro annui. 

Print
Rate this article:
No rating

CAF News 24
Contact author
Altri articoli di CAF News 24

CAF News 24

CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021

Contact author

x

Speciali

Assegno Unico Universale

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 2024 PER FIGLI A CARICO: PERCHE’ E’ IMPORTANTE PRESENTARE L’ISEE

AGGIORNARE L’ISEE ENTRO IL 29 FEBBRAIO, PER EVITARE DI RICEVERE L’IMPORTO MINIMO

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, DUE IMPORTANTI NOVITA’ DI SETTEMBRE

DUE NUOVE CIRCOLARI DELL’INPS, SPIEGANO LE NOVITÀ RELATIVE AL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI, SIA PER CHI GIÀ LO RICEVE CHE...

ENTRO IL 28 FEBBRAIO VA PRESENTATA LA DSU AGGIORNATA PER CONTINUARE A BENEFICIARE DELL’ASSEGNO UNICO

Le sedi dovranno promuovere l’adempimento ISEE per l’assegno unico 2023


Bonus Edilizi

BONUS VERDE PER SISTEMAZIONE TERRAZZI E GIARDINI

COME UTILIZZARLO AL MEGLIO NEL 2024

LA SORTE DELL’IMMOBILE COMPRAVENDUTO OGGETTO DI SUPERBONUS

OCCHIO AL REGOLAMENTO DEI CONTI

COL DECRETO CESSIONI VIENE PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE SE 4 O 10 RATE

Solo per le spese sostenute nel 2022 la possibilità di limitare gli effetti dei blocchi alle cessioni


L'approfondimento

La strenna che non ti aspetti (aggiornato al DL 167/24 G.U. 14/11/24)

Novità importanti per cartelle esattoriali, notifiche ed impugnazioni.

Novità importanti per cartelle esattoriali, notifiche ed impugnazioni.

Commenti

Confrontiamoci con il secondo acconto IMU consapevoli delle nuove possibilità di esonero IMU

Sotto la supervisione di un adulto si può fare e varia in funzione dell’età del minore

Una sentenza della Suprema Corte incide sulla determinazione delle sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di affitto

Un emendamento al Decreto “ Aiuti bis” prevede l’elevazione del limite di impignorabilita’ delle pensioni

Modello semplificato per installazione pannelli fotovoltaici

Modello 730

LA CORTE DEI CONTI RILEVA L'USO MASSIVO DEI CAF E DEGLI INTERMEDIARI PER EVITARE ERRORI E SEMPLIFICARE IL PROCESSO.

DOPO ANNI DI INCERTEZZE OPERATIVE E PARENTESI LEGATE ALLA PANDEMIA VI E’ ORA LA CERTEZZA DELLA GENERALIZZATA OPZIONE PER IL 730 SENZA SOSTITUTO 

IL 30 NOVEMBRE RAPPRESENTA LA DATA DI SCADENZA PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023, UN OBBLIGO CHE COINVOLGE NON SOLO I TITOLARI DI PARTITA IVA MA ANCHE I LAVORATORI DIPENDENTI E I PENSIONATI CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO IL MODELLO 730.

IL SECONDO ACCONTO OPZIONI PER IL RICALCOLO

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021

Se vuoi essere sempre aggiornato su scadenze, agevolazioni e novità fiscali

Iscriviti alla nostra Newsletter

  • *
  • *
  • *
  • Ho letto e compreso la privacy policy del sito
  • *