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IL DECRETO UCRAINA INCIDE ANCHE SUI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI BONARI

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IL DECRETO UCRAINA INCIDE ANCHE SUI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI BONARI 5942 0

Concessi trenta giorni in più solo per il pagamento in un’unica soluzione degli avvisi bonari

articolo di CAF News 24

C’è un emendamento al decreto Ucraina che fa parlare di sé in questi giorni. Viene infatti previsto che per gli avvisi bonari notificati sino al 31 agosto 2022 sia operativa una proroga di 30 giorni per il pagamento di quanto dovuto.

Da questo deriva che il termine passa dagli ordinari 30 giorni ai 60 giorni dalla notifica, purché questa avvenga (la notifica) entro il termine ordinatorio del 31 di agosto 2022.

Importante sapere che la proroga di 30 ulteriori giorni scatta solo nell’ipotesi di pagamento in un’unica soluzione; invece, il previsto pagamento in 8 rate trimestrali sarà come nel passato operativo solo previo pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso.

La disposizione mira a sollevare le famiglie dagli oneri relativi all’assolvimento delle richieste formulate tramite gli avvisi bonari, che si ricorda essere riferiti all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 che disciplina la liquidazione delle imposte, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ovvero dei rimborsi spettanti ai medesimi in base alle dichiarazioni da essi presentate.

Per chi è del “mestiere” quelli afferenti il 36 bis ( da non confondere con quelli documentali relativi al 36 ter) che gergalmente vengono definiti come “controlli automatici”, sono le attività di verifica cui vengono sottoposte tutte le dichiarazioni presentate e che tramite l’incrocio dei dati con l’anagrafe tributaria tendono a scoprire senza necessariamente l’intervento umano, errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte, contributi e premi e degli errori materiali nel riporto delle eccedenze risultanti da dichiarazioni precedenti, la riduzione di detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella consentita dalla legge, nonché di detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta non spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione, e il controllo della rispondenza con la dichiarazione e della tempestività dei versamenti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte.

I risultati di tale controllo si esauriscono nella liquidazione. I dati contabili risultanti dalla liquidazione si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati (art. 36-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973), cosicché il legislatore ha voluto escludere che tale attività costituisca una rettifica della dichiarazione.

Importante ricordare che entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto è possibile presentare all’Amministrazione finanziaria i dati o gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione, ai fini dell’annullamento o della riduzione della pretesa.

La procedura prevede che, nel caso di inattività del contribuente in relazione alle richieste formulate, trascorsi (in origine) i trenta giorni, mentre ora per effetto dell’emendamento, nei 60 giorni successivi alla notifica purché questa avvenga entro la fine del mese di agosto 2022, le somme derivanti dai controlli automatici, ovvero dai controlli eseguiti dagli uffici, effettuati sia ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e sia ai fini IVA ex art. 54-bis, D.P.R. 633/1972, vengono direttamente iscritte a ruolo.

Prima dello scadere del termine dei 30 giorni (ripeto 60 per le sole notifiche fino al 31 di agosto) usufruendo anche della riduzione delle sanzioni ad 1/3, Il contribuente potrà decidere di versare le somme dovute in un’unica soluzione, oppure (invece nel solo termine dei 30 giorni) potrà rateizzarle in massimo 8 rate trimestrali, di pari importo, ovvero - per importi superiori a 5.000 euro - in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997), si ricorda come scritto in apertura che la proroga a 60 giorni opera ESCLUSIVAMENTE con riferimento al pagamento in un’unica soluzione; invece, il pagamento laddove si decidesse di operarlo dilazionandolo dovrà comunque essere effettuato nel termine dei 30 giorni.

La prima rata dovrà essere corrisposta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali, nelle quali il pagamento è dilazionato, scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento della prima rata ovvero di una delle altre rate, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

La decadenza dal piano rateale è però esclusa (art. 15-ter, D.P.R. 602/1973) in caso di lieve inadempimento dovuto a:

  1. Insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  2. tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Tale disposizione si applica anche al caso di versamento in un’unica soluzione delle somme dovute in seguito al controllo automatizzato.

Concludendo, sarebbe auspicabile un’armonizzazione dei due termini, cioè quello relativo al pagamento in un’unica soluzione (60gg) con quello nell’ipotesi di dilazione (30gg).

Comunque, per il momento la situazione resta al palo e cioè:

  • avviso bonario notificato entro il 31 agosto 2022:
    • pagamento in un’unica soluzione entro 60 gg
    • pagamento dilazionato prima rata da versare entro 30 gg

  • avviso bonario notificato dal 01 settembre 2022:
    • pagamento in un’unica soluzione entro 30 gg
    • pagamento dilazionato prima rata entro 30 gg

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