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IL 30 NOVEMBRE E’ IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2022

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IL 30 NOVEMBRE E’ IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2022 5978 0

Riassumiamo alcuni quesiti e relative risposte

articolo di Stefano Ceci

Una delle domande frequenti riguarda la mancata compilazione del quadro RW, ed i rischi che si corrono.

serve chiarire che, essendo il quadro RW non la dichiarazione ma un semplice quadro, sarà sempre possibile presentarlo come integrativa, basta infatti che sia stata tempestivamente presentata la dichiarazione dei redditi anche senza il quadro RW per non configurare MAI omessa dichiarazione, questo anche nel caso la dichiarazione orfana del quadro RW fosse stata presentata nel termine di 90 giorni dalla scadenza del 30 di novembre. 

Modello Redditi 2021 con un credito di 6.320 euro. Tale credito è stato compensato in verticale con gli acconti dell'anno 2021, esponendoli comunque in F24. Viene poi compilato il rigo RN37 di Redditi 22, indicando "di cui compensato in F24 euro 6.320". Chiarisco che la dichiarazione non è stato sottoposta a visto di conformità, gli acconti saranno riconosciuti?

Si chiarisce che il limite di 5.000 euro per il visto di conformità è relativo all’utilizzo orizzontale dei crediti, invece la compensazione verticale (iperf su irpef) è sempre possibile ed a prescindere dai limiti alla compensazione.

Un contribuente non ha provveduto al versamento della quarta rata di acconto con scadenza il 30 ottobre 2022 relativa al Modello redditi 2022 di euro 523,00. Il contribuente potrà procedere al pagamento della quarta rata omessa direttamente il 30 novembre 2022?

Sicuramente sì, il contribuente potrà sanare la quarta rata mediante il ravvedimento operoso, versando perciò la somma di 523,00 euro maggiorata delle sanzioni pari ad 1/9 del minimo, ossia euro 17,44.

Il modello redditi 2022 determina un debito relativo al secondo acconto IRPEF pari ad euro1.200,00. Ritengo che per l’anno 2022, il reddito sarà inferiore rispetto al 2021, posso procedere al ricalcolo del II acconto?

La risposta è affermativa, sarà possibile adottare il metodo previsionale. Al riguardo chiarisco che se pur possibile non è una procedura esente da rischi, infatti laddove il ricalcolo non determinasse una base imponibile irpef esattamente pari a quella presa a riferimento per il ricalcolo, il contribuente subirà un accertamento per tardivo od omesso versamento di acconto irpef. In questo caso si consiglia, in fase di conguaglio di effettuare il ravvedimento della maggiore imposta irpef ascrivibile al secondo acconto. Si aggiunge che laddove fosse direttamente conguagliato come saldo irpef , il contribuente sarà comunque sanzionato sulla base dell’importo effettivamente non versato tenendo conto dell’imposta effettivamente versata  e non già dell’irpef ascrivibile al calcolo con il metodo storico. 

Nel caso di una dichiarazione presentata ma comunque considerata omessa (oltre i 30 giorni dalla scadenza) il credito irpef di 3.000,00 euro in questa riportato sarà compensabile?    

Purtroppo questa compensazione non è possibile, in quanto i crediti contenuti in una dichiarazione omessa è consentito solo previo riscontro da parte dell’Amministrazione Finanziaria dell’effettività sostanziale della stessa.

Una dichiarazione modello redditi 22 presentata entro il 10 novembre ad integrazione di una già presentata è considerata integrativa?

Se la dichiarazione è presentata prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione si considera correttiva nei termini per questo non si applicano le sanzioni.

Se la correzione è a sfavore (maggior debito o minor credito), occorre versare integralmente la maggiore imposta (o la differenza rispetto al credito originario). Se, invece, è a favore (es. oneri precedentemente non dichiarati), la maggiore imposta versata o il maggior credito possono essere richiesti a rimborso o portati in diminuzione dagli ulteriori importi a debito.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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