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SECONDO ACCONTO IMPOSTE SCADENZA 30 NOVEMBRE 2021

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SECONDO ACCONTO IMPOSTE SCADENZA 30 NOVEMBRE 2021 4644 0

Modalità di calcolo e versamento con l’eterno dilemma del ricalcolo

articolo di Stefano Ceci

Ogni anno all’approssimarsi della fatidica data del 30 novembre, i nostri assistiti che probabilmente hanno il valore del secondo acconto già comunicato allorquando si è chiusa la dichiarazione dei redditi, iniziano a tempestare i nostri uffici con le richieste più disparate:

  1. Cosa succede se non pago?
  2. Posso rateizzare? (la più gettonata)
  3. Mi hanno detto che posso ricalcolare l’acconto anche perché ho sicuramente un reddito più basso rispetto allo scorso anno! (per numerosità è seconda solo alla richiesta di rateazioni)
  4. Se ritardo di qualche giorno? Preferirei pagare dopo le feste!
  5. Ma possibile che le tasse si pagano quando devi andare in ferie oppure quando devi fare i regali di Natale? (questo è uno sfogo)
  6. Mi dica dove un acconto è pari al 100%? (sfogo numero 2)
  7. Posso pagare in Bitcoin? (questa è un’idiozia)

Procediamo con ordine e proviamo a dare qualche risposta.

Se non si paga, nell’immediato non accade nulla, però questa scelta deve essere accompagnata da una consapevole pianificazione fiscale.

Ipotizziamo che il secondo acconto sia pari a 2.000,00 euro a titolo di irpef, il non pagarle al 30 novembre comporta un’attenta valutazione circa gli effetti dei comportamenti successivi, che potremmo così riassumere:

  1. Non viene pagato l’acconto, ma l’irpef sarà per intero conguagliata al momento del saldo 2022. In questo caso si sarà sanzionati nella misura del 30% della quota riferibile al secondo acconto non versato. Se il reddito finale fosse inferiore a quello del 2021, la sanzione sarà commisurata alla quota effettivamente riferita al secondo acconto sulla base dell’irpef definitiva, se invece il reddito 2022 sarà superiore a quanto dichiarato nel 2021 la sanzione sarà comunque commisurata alla quota di secondo acconto calcolata con il metodo storico. 
  2. in un determinato momento, nel lasso di tempo compreso fra il 30 novembre e la scadenza del pagamento del saldo irpef 2022, si procede al pagamento dell’acconto di 2.000,00 integrandolo col ravvedimento in funzione del momento in cui l’adempimento si realizza, in questo caso la situazione viene normalizzata e non si rischia nulla;  
  3. il contribuente prima del saldo 2022, procede al pagamento del solo importo di 2.000,00 euro non procedendo neanche successivamente al ravvedimento, in questo caso subirà la sanzione del 30% per omesso o tardivo versamento dell’acconto oltre agli interessi fino al momento dell’effettivo pagamento;
  4. il contribuente in autonomia procede a dei versamenti parziali, a nulla rileva la misura. In questo caso potrà ravvedere i singoli versamenti parziali in funzione del momento in cui effettua i diversi pagamenti, laddove si limitasse ai soli versamenti parziali senza integrazione del ravvedimento gli effetti sono quelli di cui al punto 3;
  5. il contribuente nutre la granitica certezza che il proprio reddito nel 22 sarà inferiore all’anno precedente e come se non bastasse riesce pure a definirne il quantum. In questa situazione i nostri operatori gongolano, perché basterà ricalcolare il 100% del nuovo reddito, scomputare quanto versato con il primo acconto e conguagliare l’importo. A questa somma possono essere applicate con i medesimi effetti le considerazioni di cui ai punti precedenti laddove si ipotizzasse di versarla a rate. Ribadisco un concetto importante e cioè che il ricalcolo è un’operazione ad altissimo rischio di errore, poter determinare aprioristicamente il totale dei redditi è operazione davvero improba, comunque occorre sapere  che, nel caso si ricalcoli l’acconto e questo fosse poi insufficiente a coprire pur se sommato al primo il 100% dell’irpef calcolata per il 2022, la sanzione non sarà commisurata all’importo relativo alla somma riferita al secondo acconto determinato con il metodo storico, ma sarà invece calcolata fra il minore degli importi riferiti al valore effettivo del secondo acconto, il che equivale a dire che anche nel caso il reddito ancorché ricalcolato, per un beffardo gioco del destino risultasse invece comunque superiore a quello del 2021, la sanzione sarà commisurata su quello storico e non a quello che si sarebbe dovuto ricalcolare (esempio: 2° acc.to storico 2.000,00 reddito 2021 50.000,00 – acc.to ricalcolato 1.000,00 reddito 2022 70.000,00 sanzione calcolata su 1.000,00);       
  6. Riguardo le rate fai date, gli effetti li abbiamo analizzati nei punti precedenti, in termini assoluti è possibile, però espone ad un rischio: se l’ufficio rileva la violazione prima che si completino tutti i versamenti, la sanzione sarà piena per la parte non ravveduta.
  7. Per gli sfoghi? Noi che facciamo questo mestiere siamo abituati a raccogliere sfoghi, alcuni condivisibili altri meno, alcuni fondati altri sono pericolosi voli pindarici fra le vette dello scibile tributario. Quando accade penso che io non sono lì per giudicare, sono invece lì per dare ascolto e fornire strumenti di comprensione, questo per me è il senso più profondo del nostro agire, essere strumenti di comprensione; comprensione dell’altro e delle motivazioni che lo animano, solo così sapremo consigliare al meglio;
  8. Rimangono le idiozie …..     

Concludo con alcune brevi informazioni di servizio.    

L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno 2021 è superiore a 51,65euro  

  1. L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo: unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
  2. due rate se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro: la prima rata è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre

I soggetti che rientrano nel regime forfettario pagano due rate uguali pari al 50% dell’importo dovuto.

Non devono versare autonomamente le imposte, invece, i contribuenti che presentano il modello 730 e che hanno un sostituto d’imposta.  

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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