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PROROGA NEL 2023 PER IL BONUS PRIMA CASA UNDER 36

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PROROGA NEL 2023 PER IL BONUS PRIMA CASA UNDER 36 4320 0

La legge di bilancio ripropone senza modifiche il bonus

articolo di Stefano Ceci

L’intervento nella legge di bilancio è stato necessario in quanto la circolare 3/22 del 04/02/22 aveva chiarito che la proroga del bonus avrebbe coperto esclusivamente il periodo dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.

Dunque il provvedimento interviene nel prevedere una proroga del bonus mantenendo inalterate tutte le condizioni per questo previste.

Possono perciò beneficiare del bonus prima casa:

i giovani con meno di 36 anni con un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione dal 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (se venisse confermata la proroga). Il bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.

Riassumiamo per grandi linee le agevolazioni previste:

  1. per gli acquisti non soggetti a IVA è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  2. in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.

Il bonus, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (sempre se sarà prorogato) prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Un passaggio anche sulle cause che ne determinano la cancellazione.

Come facile immaginare la prima condizione ineludibile sarà l’ISEE, perciò l’under 36 che non rispettasse i limiti di reddito previsti, avrebbe comunque diritto alle agevolazioni “prima casa” ma non quelle speciali previste dal bonus, subirebbe perciò il recupero dell’imposta di registro (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna) ed inoltre per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovrà restituire il credito d’imposta indebitamente usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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