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IMU RIDUZIONI ED ESENZIONI PROVIAMO A FARE IL PUNTO

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IMU RIDUZIONI ED ESENZIONI PROVIAMO A FARE IL PUNTO 3388 0

Una guida per poter comprendere le differenze fra IMU ridotta, esente oppure esclusa

articolo di Stefano Ceci

Quante volte ci siamo interrogati se un determinato immobile godesse o meno di esenzione dall’IMU.

Spesso abbiamo agito senza avere chiara comprensione del senso stesso dell’agevolazione, un primo aspetto va chiarito, l’agevolazione è sempre collegata alla ricorrenza di una specifica circostanza, viene determinata perciò, dalla persistenza di quella circostanza e viene meno al cessare di quella specifica condizione.

Questo ci deve far dedurre, che l’esenzione non sarà per sempre ed a prescindere, ma piuttosto sarà collegata all’esistenza di una specifica condizione e viene riconosciuta fintato che questa permane.

Le agevolazioni che impattano sull’IMU sono di tre categorie:

  1. esenzioni,
  2. riduzioni,
  3. esclusioni dal presupposto impositivo.

Tutte queste agevolazioni come scritto prima hanno in comune che il beneficio fiscale dura fintanto che gli immobili conservano le caratteristiche indicate dal legislatore.

Le esenzioni dall'IMU sono relative a:

  1. immobili posseduti dallo Stato e altri soggetti pubblici;
  2. i fabbricati delle categorie catastali da E/1 a E/9;
  3. i fabbricati adibiti ad usi culturali. Sono esenti quelli totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile;
  4. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  5. i fabbricati della Santa Sede;
  6. i fabbricati appartenenti a Stati esteri e a organizzazioni internazionali;  
  7. gli immobili di enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali
  8. i fabbricati “merce”, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  9. l’immobile concesso in comodato gratuito a Comune, altro ente territoriale o ente non commerciale. Si tratta di un’esenzione facoltativa, lasciata alla discrezionalità del comune;
  10. gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  11. proroga esenzione per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia;
  12. proroga esenzione per fabbricati inagibili per il sisma Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
  13. proroga esenzione per fabbricati inagibili del sisma Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Per le esenzioni va dunque verificata la ricorrenza della condizione esimente ed al cessare di quest’ultima cesserà l’esenzione ( es: immobile concesso in comodato al Comune esente fintanto che sia concesso in comodato al comune ), per le riduzioni la questione diviene un pelino più complessa in quanto le riduzioni possono interessare ben tre aspetti del tributo:

  1. l’aliquota
  2. la base imponibile
  3. l’imposta.

Tre ambiti che portano a risultati del tutto differenti.

Riduzioni di aliquota:

  1. abitazioni locate a canone concordato ( aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%)
  2. aliquote e tariffe ridotte fino al 20% in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria (serve delibera dell’ente locale)

Riduzione della base imponibile:

  1. fabbricati di interesse storico o artistico, base imponibile IMU ridotta del 50%;
  2. fabbricati inagibili o inabitabili, base imponibile IMU ridotta del 50% e limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell’applicazione della riduzione, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (art. 1, comma 747, lettera b, legge n. 160/2019).
  3. unità immobiliari concesse in comodato, base imponibile IMU ridotta del 50% (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) se concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Riduzione dell’imposta:

  1. pensionati non residenti, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura ridotta al 37,5%.

Esclusione del presupposto impositivo:

Il possesso dell’abitazione principale, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Sospensione dei versamenti tributari a Casamicciola Terme e a Lacco Ameno. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

Il versamento della seconda rata/saldo IMU 2022 è dunque sospeso fino al 30 giugno 2023.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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