I CASI DI ERRORE E LE DIVERSE MODALITA’ DI CORREZIONE
articolo di
Stefano Ceci
Oggi rientriamo nelle placide ed accoglienti acque di lidi a noi familiari, torniamo a ragionare dei modelli 730.
Ci siamo brillantemente messi alle spalle, una delle scadenze più coinvolgenti dell’intero anno, chi non ci conosce o meglio, non conosce il nostro lavoro, ci immaginerà beatamente in panciolle in attesa che si compia il miracolo di San Gennaro, non lo scioglimento del sangue del Santo ma piuttosto, l’avvio della nuova campagna fiscale.
Anche i meno laboriosi fra noi sono convinto sanno che le fatiche sono tutt’altro che terminate, anzi, ora inizia un periodo interessato da attività altrettanto intense ed in alcuni casi decisamente ingrate, la fase della correzione delle dichiarazioni cui a ruota seguiranno i controlli 36 ter, fedeli compagni almeno fino a gennaio del prossimo anno.
Rimanendo nella fase attuale dei controlli, spesso ci si interroga sulle modalità e sull’opportunità degli stessi, in alcuni son certo ancora vibra forte il dubbio fra un’integrativa ed una correttiva, oppure se sia più opportuno un redditi correttivo nei termini o un 730 integrativo, fino ad arrivare al non comprendere compiutamente la differenza fra una dichiarazione correttiva ed una integrativa.
Lo dico perché per me, questi dubbi hanno rappresentato le tappe della via crucis della mia crescita professionale, per altro ancora lungi dal considerarsi completa.
Analizziamo perciò le diverse situazioni che possono verificarsi ed i rimedi conseguenti.
Se ci fossimo dimenticati di presentare il modello 730, sappiamo che non sarà possibile, a differenza del modello redditi, presentare la dichiarazione tardiva, sarà invece necessario ricorrere alla presentazione del redditi ordinario entro la data del 30 novembre 2023.
Altro caso, abbiamo presentato nei termini del modello 730, che a seguito di una verifica successiva risulti afflitto da omissioni, come correre ai ripari?
La soluzione esiste ma sarà diversa in relazione agli effetti delle omissioni sull’imposta liquidata, vediamo come comportarci:
- Codice 1 nel frontespizio (gergalmente individuato come: integrativo di tipo 1), in questo caso il contribuente non ci ha fornito documenti di spesa relativi all’anno 2022, che se inseriti ora determinerebbero un maggior credito oppure un minor debito. Mi riferisco al caso di una spesa detraibile o deducibile che il contribuente trova ora dopo che il modello 730 è stato spedito. In queste circostanze (tutt’altro che infrequenti) possiamo rassicurare lo smemorato assistito, che nulla è perduto. Andremo ad inserire la spesa detraibile / deducibile all’interno della vecchia dichiarazione, ciò ovviamente determina una variazione del risultato con effetti positivi sul cittadino, infatti l’incremento delle detrazioni / deduzioni determinerà l’esigenza di recuperare il credito generato dalla nuova documentazione. Nel caso in cui la dichiarazione già spedita si fosse chiusa a credito, avremmo un aumento del credito e conseguentemente il diritto al maggior rimborso oppure, altrettanto verosimilmente nel caso di un modello 730 originariamente chiuso a debito un credito corrispondente alla parte di debito coperta dal credito riferito al nuovo documento detraibile/deducibile.
Potrebbe sembrare superfluo, ma lo ricordo, la nuova documentazione sarà allo stesso modo di quello originariamente presentata, soggetta a visto di conformità, perciò questa dovrà essere esibita in originale al CAF e conservata a cura di quest’ultimo per essere poi se del caso esibita a seguito di controlli 36 ter. Nell’accettare di correre il rischio di essere considerato eccessivamente prolisso, ricordo che nel caso in cui il modello 730 originario fosse stato presentato dal sostituto, al CAF andrà presentata in originale tutta la documentazione e non già solo quella nuova, in quanto il visto viene apposto dal CAF su tutta la dichiarazione;
Qualcuno più curioso potrebbe chiedere: esistono altre opzioni per risolvere la situazione? Premesso che la curiosità dovrà essere la prima delle nostre qualità, rispondo al nostro operatore che certamente abbiamo altre opzioni, sempre con riferimento al caso della spesa detraibile / deducibile che spunta successivamente alla spedizione del modello 730.
In alternativa alla soluzione prima prospettata sarà sempre possibile presentare un modello Redditi Persone fisiche 2023, utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso oppure rimandandola all’anno successivo, ricordo che il modello Redditi PF 2023 può essere presentato entro il 30 novembre 2023. Ma attenzione, questa ultima ipotesi genera non un’integrativa ma piuttosto una correttiva nei termini.
Da quanto sopra dovremmo aver una volta per tutte compreso il concetto, si parlerà di integrativa solo ed esclusivamente quando la modifica interviene successivamente alla spedizione del modello 730 e di correttiva nei termini, quando con una tipologia diversa di dichiarazione andiamo a sistemare quanto non inserito nel modello 730, nei termini ordinariamente previsti per questa nuova dichiarazione, specificatamente Redditi.
Superati i termini della presentazione del modello redditi/23 si potrà porre rimedio alla mancata indicazione di una spesa nel modello 730/23 oppure si perderà ogni possibilità?
Sempre ai miei curiosi lettori spiego che anche in questo caso nulla è perduto, infatti potremo risolvere il problema presentato una dichiarazione integrativa di redditi 23.
Vorrei far notare che ora parliamo di integrativa di redditi/23, perché come nel caso del modello 730/23 siamo oltre il 30 novembre, dunque il principio prima espresso trova conferma, parleremo di integrativa ogni qual volta andremo a modificare una dichiarazione già spedita.
Potremo anche presentare una dichiarazione Redditi/23 integrativa entro il termine per la presentazione di Redditi/24 (ad oggi fissato al 30 novembre 2024) non basta, la dichiarazione integrativa potrà essere presentata comunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in questo caso 31 dicembre 2028 (art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998).
E’ importante sapere che l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Altra cosa da sapere, escludendo l’ipotesi nella quale l’integrativa preveda la richiesta a rimborso del maggior credito irpef, nel caso invece si sia scelto di riportare il credito per la successiva compensazione, sarà obbligatorio che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa sia indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Esemplificando, nel caso in cui una dichiarazione integrativa Redditi 2023 fosse presentata nel 2025 il credito da portare in compensazione sarà indicatoin Redditi 2026.
Torno sull’espressione …..già spedita quando mi riferisco alla dichiarazione, la spedizione della dichiarazione è il presupposto per ogni possibile futura modifica od integrazione, qualcuno ragionevolmente osserverà che questo è un principio che attiene prima che alle norme fiscali alla logica fenomenica, ragionevolmente potrò modificare solo ciò che esiste , cioè solo ciò che è stato spedito; se non avessi spedito nulla non potrei ovviamente integrare nulla, perché (esemplificando) ciò che non è stato spedito, semplicemente….non esiste, vale per i modelli 730 e vale ovviamente ed a maggior ragione per i modelli Redditi, perciò la dichiarazione omessa non potrà essere integrata.
- Codice 2 nel frontespizio (nei prossimi articoli)
- Codice 3 nel frontespizio (nei prossimi articoli)
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Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”