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Come anticipato in precedenti lavori dal 1° marzo 2022 prenderà vita il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, spettante su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Dal momento che ora abbiamo la certezza dell’operatività del provvedimento proviamo a riassumerne i caratteri salienti.
DESTINATARI
I nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
N.B. L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. E’ corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
QUALI SONO I REQUISITI
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- residenza e domicilio in Italia;
- residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.
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