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ANF MAGGIORATO PER COLF E BADANTI

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ANF MAGGIORATO PER COLF E BADANTI 4673 0
articolo di CAF News 24

 Il decreto legge n. 79/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2021, che ha introdotto l’assegno temporaneo come misura sperimentale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha innalzato il valore mensile dell’ANF per il medesimo periodo per un valore di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Tra i destinatari della misura vi sono anche i lavoratori domestici, per i quali l’INPS applicherà l’aumento in automatico al momento della liquidazione dell’importo spettante a seguito della presentazione della domanda ANF.

Si intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche Sono pertanto lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc..

Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.

La prestazione dei domestici, riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati, deve:

  • avere continuità (cioè non essere puramente occasionale: art. 1 L. 339/58);
  • essere resa all'interno dell'abitazione del datore di lavoro;
  • rispondere a un bisogno personale del datore di lavoro, legato al funzionamento della vita familiare (e non dell'attività istituzionale e professionale).

L’assegno al Nucleo Familiare per i lavoratori domestici comunitari spetta per i familiari residenti in Italia o all’estero, mentre per i lavoratori domestici extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) spetta l’ANF:

  • solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due Stati membri.

Determinazione del reddito familiare

Concorrono a formare il reddito familiare:

  • i redditi assoggettabili all’IRPEF compresi quelli a tassazione separata (esempio: arretrati
  • anni precedenti; indennità sostitutiva di preavviso; liberalità di fine rapporto);
    • i redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati assoggettati all’Irpef;
    • i redditi di qualsiasi natura anche quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a
  • titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
    • il reddito dell’abitazione principale al lordo della deduzione prevista dalla legislazione
  • tributaria;
    • i redditi soggetti a imposta sostitutiva del 10%.
  • Non concorrono alla formazione del reddito:
    • il TFR e relative anticipazioni;
    • le rendite vitalizie INAIL;
    • le pensioni di guerra;
    • la CIG arretrata riferita ad anni precedenti a quello di erogazione;
    • gli indennizzi dello Stato a favore dei soggetti danneggiati a causa di complicanze, derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivat (Legge n. 210/1992).

I periodi di pagamento degli ANF vanno dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente e il reddito di riferimento è l’ultimo fiscalmente accertato con modello fiscale (CU; 730; Unico)

Il reddito da considerare è quello riferito ai componenti del nucleo, come sopra individuato, al momento della domanda.

La domanda degli ANF dei lavoratori domestici si può presentare:

  • attraverso il servizio online dedicato;
  • tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per inviare la domanda Inps ANF lavoratori domestici, bisogna accedere al servizio online dell’Inps “Assegno al nucleo familiare lavoratori domestici”. L'assegno è pagato direttamente dall'INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l'Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale

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