articolo di
CAF News 24
Il decreto legge n. 79/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2021, che ha introdotto l’assegno temporaneo come misura sperimentale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha innalzato il valore mensile dell’ANF per il medesimo periodo per un valore di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Tra i destinatari della misura vi sono anche i lavoratori domestici, per i quali l’INPS applicherà l’aumento in automatico al momento della liquidazione dell’importo spettante a seguito della presentazione della domanda ANF.
Si intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche Sono pertanto lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc..
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.
La prestazione dei domestici, riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati, deve:
- avere continuità (cioè non essere puramente occasionale: art. 1 L. 339/58);
- essere resa all'interno dell'abitazione del datore di lavoro;
- rispondere a un bisogno personale del datore di lavoro, legato al funzionamento della vita familiare (e non dell'attività istituzionale e professionale).
L’assegno al Nucleo Familiare per i lavoratori domestici comunitari spetta per i familiari residenti in Italia o all’estero, mentre per i lavoratori domestici extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) spetta l’ANF:
- solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due Stati membri.
Determinazione del reddito familiare
Concorrono a formare il reddito familiare:
- i redditi assoggettabili all’IRPEF compresi quelli a tassazione separata (esempio: arretrati
- anni precedenti; indennità sostitutiva di preavviso; liberalità di fine rapporto);
- i redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati assoggettati all’Irpef;
- i redditi di qualsiasi natura anche quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a
- titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
- il reddito dell’abitazione principale al lordo della deduzione prevista dalla legislazione
- tributaria;
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva del 10%.
- Non concorrono alla formazione del reddito:
- il TFR e relative anticipazioni;
- le rendite vitalizie INAIL;
- le pensioni di guerra;
- la CIG arretrata riferita ad anni precedenti a quello di erogazione;
- gli indennizzi dello Stato a favore dei soggetti danneggiati a causa di complicanze, derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivat (Legge n. 210/1992).
I periodi di pagamento degli ANF vanno dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente e il reddito di riferimento è l’ultimo fiscalmente accertato con modello fiscale (CU; 730; Unico)
Il reddito da considerare è quello riferito ai componenti del nucleo, come sopra individuato, al momento della domanda.
La domanda degli ANF dei lavoratori domestici si può presentare:
- attraverso il servizio online dedicato;
- tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per inviare la domanda Inps ANF lavoratori domestici, bisogna accedere al servizio online dell’Inps “Assegno al nucleo familiare lavoratori domestici”. L'assegno è pagato direttamente dall'INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l'Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale
Altri articoli di CAF News 24
CAF News 24
CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021