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I nuovi provvedimenti fermeranno l’uso distorto o bloccheranno le cessioni
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I nuovi provvedimenti fermeranno l’uso distorto o bloccheranno le cessioni

Ancora nodi da sciogliere ed incertezze legate all’operatività alle limitazioni del numero di cessioni

Nelle more dell’operatività dei limiti imposti alle “girandole” di cessioni di crediti, ancora alcuni aspetti sono in attesa di essere chiariti.

Già nell’intervento di ieri si era volutamente messo sullo stesso piano la cessione e lo sconto in fattura, istituti questi che potrebbero essere classificati come dissimili rispetto alla questione regolamentata, in realtà questo è vero solo parzialmente.

Nel caso in cui il fornitore concedesse lo sconto in fattura per la percentuale del 50%, lo stesso avrebbe da fruire di un credito erariale pari allo sconto concesso, perciò pur non trattandosi di cessione pura ci sarebbe da gestire un credito ceduto per effetto dello sconto applicato.

A questo punto il fornitore di beni o servizi che avesse in pancia questo credito potrà decidere di cedere il credito ad un intermediario finanziario che potrebbe essere poste o altri istituti bancari. Questa sarebbe la prima ed unica cessione, perché abbiamo scritto che il credito non gli è pervenuto nella disponibilità per effetto di cessione ma piuttosto per effetto di uno sconto in fattura.

Vediamo ora come impatterebbe il nuovo testo dell’art.121 del DL 34/20 che testualmente dispone, ”I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione".

Le novellate disposizioni, non depotenziano lo sconto in fattura però potrebbe ragionevolmente accadere che gli intermediari quali cessionari del predetto credito possano non trovare utile acquisirlo, perché impossibilitati all’ulteriore cessione, per questo costretti all’utilizzo diretto.

Va ricordato che il soggetto che riceve il credito lo potrà utilizzare in compensazione orizzontale per il versamento delle imposte, con le stesse modalità con le quali l’originario titolare del diritto alla detrazione lo avrebbe fatto.

Perciò dal momento che le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 danno diritto alla detrazione del 110 per cento in quattro quote annuali di pari importo, l’eventuale intermediario cui si procedesse alla cessione, potrebbe utilizzarli esclusivamente con le stesse modalità del cedente.

Un credito di 40.000 euro potrebbe essere utilizzato esclusivamente nella misura di 10.000 euro annui, a questo si aggiunga che prima, l’eventuale quota non utilizzata sarebbe potuta essere ulteriormente ceduta, mentre oggi andrebbe definitivamente persa. Tornando all’esempio di prima , se l’intermediario a fronte di una quota annua di crediti per 10.000,00 euro avesse imposte per 7.000,00 , in precedenza avrebbe potuto cedere i 3.000,00 euro che residuavano, ora, alla luce di quanto previsto, sarebbe costretto a perderli non potendoli utilizzare l’anno successivo.

Gli effetti immediatamente ascrivibili a queste modifiche , saranno per un verso, una maggiore attenzione da parte degli intermediari finanziari, che saranno indirizzati a politiche improntate alla prudenza ed all’effettiva spendibilità dei crediti nella loro misura massima e poi potrebbe accadere di veder scaricati sui cedenti i maggiori oneri finanziari a compensazione di questa rischiosità.   

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