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LA CORREZIONE DEGLI ERRORI DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE/SCONTO SONO SEMPRE POSSIBILI?
Stefano Ceci
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LA CORREZIONE DEGLI ERRORI DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE/SCONTO SONO SEMPRE POSSIBILI?

La circolare 33/e ci ha dipanato un universo di possibilità in relazione alla possibilità di intervenire nella correzione di errori cui possono essere afflitte le comunicazioni di cui all’art. 121 del DL 34/20.

Nel richiamato documento viene operato un netto distinguo in relazione alle motivazioni che sottintendono alla correzione. È specificato che gli errori sostanziali, tali, in quanto incidono sugli elementi che determinano il valore della detrazione, necessita di attenta valutazione ed in alcuni specifici casi non possono essere corretti. Ad esempio quello che a prima vista potrebbe essere considerato solo formale quale l’errore sul codice fiscale, invece è ritenuto dall’Agenzia determinante rispetto al beneficio, dunque sostanziale.    

Sarà possibile in molti casi chiedere l’annullamento della comunicazione, fatto salvo il caso in cui questo non solo sia stato accettato, ma anche utilizzato, vediamo allora quali potrebbero essere gli altri casi in cui non sarà possibile annullare la comunicazione.

Nel caso in cui, il contribuente, committente degli interventi agevolati, abbia ceduto il suo credito ad un primo cessionario/fornitore, il quale a sua volta lo ha riceduto ad una banca, in questo caso se ci si accorge dell’errore non sarà possibile attuare le procedure previste dalla circolare, in quanto il credito essendo stato ulteriormente ceduto non è più nelle disponibilità del primo beneficiario che si ricorda è l’unico soggetto autorizzato ad apportare modifiche sulla comunicazione.

   

Allo stesso modo è inibito l’annullamento nel caso in cui il cessionario abbia utilizzato in compensazione il credito, anche in questo caso infatti, il credito non è più nelle sue disponibilità.

Da quanto sopra si può comprendere che alla base della possibilità di correggere la comunicazione deve essere rispettato uno specifico principio e cioè, che il credito, al fine di essere cancellato dal cassetto del primo cessionario, deve essere nella disponibilità di quest’ultimo, in quanto, solo in questo caso, sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria procedere alla sua cancellazione.

Concludendo, la possibilità di utilizzare la procedura di rettifica dell’errore sostanziale deve essere valutata caso per caso, sulla base all’effettiva disponibilità del credito in capo a cedente e cessionario al momento della sottoscrizione del modello di annullamento dell’accettazione.

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Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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