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LA GUARDIA DI FINANZA FA IL PUNTO SULLA QUESTIONE DEL PAGAMENTO CON I POS [EasyDNNnews:IfExists:GalleryBackLink] [EasyDNNnewsLocalizedText:ViewInGallery] [EasyDNNnews:EndIf:GalleryBackLink]
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LA GUARDIA DI FINANZA FA IL PUNTO SULLA QUESTIONE DEL PAGAMENTO CON I POS

Con una circolare dell’11 luglio 2022 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha diramato istruzioni operative in merito all’applicazione della disposizione che ha anticipato al 30 giugno 2022 il termine, a decorrere dal quale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata accettazione di pagamenti elettronici.

Il percorso che ha portato alle sanzioni per il POS è lungo ed attinge ad un primo tentativo del MISE che aveva messo a punto un regolamento con lo scopo di definire termini, modalità e sanzioni, tale tentativo fu bocciato dal Consiglio di Stato ravvisando una palese incompatibilità con l’art.23 della Costituzione.

In buona sostanza si eccepiva la possibilità del cittadino di poter pagare, ma anche di poter ricevere un pagamento, nella forma ritenuta più opportuna, ovviamente nel rispetto della legge, ad esempio dei limiti di circolazione del contante.

Fatta questa premessa, è stato ora disposto che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionale, sono tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito e prepagate; è stato comunque specificato che tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica ( ad esempio la zona non è raggiunta da internet).

Dopo diversi tentativi, si è finalmente utilizzato lo strumento normativo corretto così come previsto con l’attuazione della direttiva (UE) n. 2015/ 849 (IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo internazionale.

Solo con il PNRR si è riusciti a dirimere la matassa prevedendo una norma che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di imprenditori e lavoratori autonomi di accettare pagamenti elettronici.

La questione però è ben lungi dall’essere chiusa, infatti, una volta imposto l’obbligo di installare il POS ai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio, questi sono inevitabilmente attratti nell’area operativa del provvedimento tutti i contribuenti titolari di partita IVA, siano imprenditori, professionisti e/o lavoratori autonomi. Ora è chiaro che nel caso di ingiustificato rifiuto si applica una a sanzione costituita da una quota fissa di 30 euro più una parte percentuale nella misura del 4% del valore/prezzo del bene o del corrispettivo del servizio.

Va sottolineato, che la formulazione della norma ha carattere oggettivo, nel senso che prescinde dall'entità del corrispettivo, dalle modalità di svolgimento dell'attività (in locali aperti al pubblico o meno) e dalla natura del cedente o prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l'attività commerciale, etc.).

Vediamo i caratteri della violazione:

questa deriva dalla mancata accettazione della richiesta del cliente di effettuare il pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, ciò ci porta a comprendere: fintanto che una richiesta di pagamento in moneta elettronica non sia stata rifiutata dall'esercente, l’essere sprovvisti di pos non prefigura alcuna violazione.

Allo stesso modo si rileva che se fosse così, si limiterebbe la fattispecie della violazione al solo mancato assolvimento della richiesta da parte del cliente, come dire che basterebbe, non installare il POS per avere una buona parte dei clienti che ovviamente non chiederebbero di poter pagare mediante moneta elettronica.

Da ciò consegue che ai fini dell’irrogazione della sanzione, la dichiarazione di non disporre di POS debba essere necessariamente equiparata al rifiuto di consentire l’utilizzo della moneta elettronica.  

La condotta illecita importante ricordarlo, si riferisce esclusivamente, all’ipotesi in cui non vengono accettati pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altri strumenti alternativi al contante. Tra questi ultimi, ovviamente, rientrano, ad esempio, gli assegni bancari e circolari.

Vediamo ora quale può essere il perimetro entro cui opera “l’oggettiva impossibilità tecnica".

Sicuramente non potranno essere avanzati rilievi al verificarsi di problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi utilizzati per l'accettazione dei pagamenti elettronici.  

Serve però far presente che i cittadini, di fronte ad un’eccezione del genere, non dispongono di alcuno strumento per verificarne la fondatezza né è ipotizzabile che ogniqualvolta venga mossa tale eccezione il cliente sia disponibile a chiedere l’intervento della Guardia di Finanza o degli altri Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria.

Sul piano dell’accertamento non sussistono particolari difficoltà in quanto a tale attività, oltre la Guardia di Finanza (che utilizza anche gli ordinari poteri previsti dalla normativa in materia di IVA e imposte sul reddito), possono procedere anche gli altri ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria. È comunque fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

In merito alla natura giuridica delle sanzioni le stesse non possono essere qualificate di carattere tributario. Tale conclusione determina l’applicazione delle procedure e i termini stabiliti dalla legge n. 689/1981. È ad esempio escluso il pagamento in misura ridotta (ravvedimento operoso).

All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria, che possono anche assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per i responsabili gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Il verbale di accertamento dell'infrazione non costituisce atto suscettibile di autonoma e immediata contestazione, poiché l'atto di contestazione della violazione non è destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo. Esso, perciò, conserva ancora natura procedimentale.

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