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ESONERO PRIMA RATA IMU MA NON PER TUTTI.
Massimiliano Mattei
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ESONERO PRIMA RATA IMU MA NON PER TUTTI.

TRA I PROVVEDIMENTI DEL DECRETO SOSTEGNI BIS, C’E’ ANCHE UN ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO DELL’IMU, IN SCADENZA IL 16 GIUGNO 2021. MA NON SARA’ UNA PROROGA GENERALIZZATA, VIENE INFATTI PREVISTO SOLO PER I SOGGETTI PASSIVI IMU CHE ABBIANO SOFFERTO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO 2020 PARI O SUPERIORE AL 30% RISPETTO AL FATTURATO REALIZZATO NEL 2019 MA NON SOLO.

Esenzione dalla prima rata IMU, al 16 giugno 2021, per una ben definita platea di soggetti.  La norma stabilisce che non è dovuta l’IMU sugli immobili posseduti da soggetti passivi IMU, che abbiano sofferto una riduzione del fatturato 2020 pari o superiore al 30% rispetto al fatturato realizzato nel 2019, sempre che ricorra anche un ulteriore presupposto, vale a dire che in tale immobile i soggetti passivi esercitino la loro attività e ne siano dunque gestori.

In buona sostanza si tratta dei medesimi fruitori del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021: i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgano attività d’impresa, arte o professione o ancora che producano reddito agrario, ad eccezione di coloro che abbiano cessato la loro attività alla data di entrata in vigore del decreto, o che abbiano attivato la partita IVA successivamente alla medesima data, degli enti pubblici, degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione.

Per definire i requisiti relativi alla contrazione del fatturato và tenuto conto del fatto che il fatturato verrà quantificato secondo le istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e conformi alla norma: si deve intendere la sommatoria di tutte le fatture attive, siano esse soggette o non soggette o esenti dall’IVA, emesse dal soggetto passivo nel periodo di riferimento, al netto delle eventuali note di variazione emesse nel medesimo periodo. Determinato il fatturato degli anni 2019 e 2020 seguendo i criteri citati, qualora il fatturato del 2020 abbia subito una riduzione di almeno il 30%, in rapporto ai volumi del 2019, il soggetto passivo IMU potrà dirsi potenziale beneficiario dell’esenzione dal pagamento della prima rata IMU.

L’ultima condizione, affinché l’esenzione sia applicabile, risiede nella circostanza che l’immobile sia utilizzato dal soggetto passivo IMU, in quanto gestore dell’attività in esso esercitata. Di conseguenza, saranno sempre esclusi gli immobili posseduti dal soggetto passivo concessi in locazione.

È stato stimato che i destinatari di questa misura siano circa 290.000 soggetti e che si soffrirà una perdita di gettito IMU per 216 milioni complessivi, 73,5 dei quali saranno minori entrate per lo Stato e 142,5 minori entrate per i comuni, motivo per il quale la norma ha istituito contestualmente un fondo di ristoro per i comuni con identica consistenza.

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