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DAL MESE DI MAGGIO ENTRANO IN VIGORE NUOVE DISPOSIZIONI
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DAL MESE DI MAGGIO ENTRANO IN VIGORE NUOVE DISPOSIZIONI

Dal primo maggio, prende il via il nuovo corso relativo ai vincoli ed i limiti già previsti dai diversi provvedimenti succedutisi nei primi mesi dell’anno.

A seguire ricordiamo quelli la cui partenza è certa:

  1. Divieto di cessioni parziali
  2. Verifica applicazione dei CCNL da parte delle ditte esecutrici

Vediamo di comprenderne meglio la portata.

Si è stabilito che i crediti relativi alle detrazioni per lavori edili “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate”. Il legislatore ha infatti ravvisato la necessità di poter ricostruire in ogni momento la “storia” del credito fiscale, questo con il fine di poter scovare eventuali frodi che possano inficiarne lo sviluppo e l’utilizzo.

L’obiettivo viene raggiunto, mediante l’attivazione di un meccanismo di “bollatura” del credito. Scopriamo nello specifico questo meccanismo, occorre infatti aver chiaro quando un credito si considera utilizzato completamente e quando parzialmente.

Allo scopo si riassumono i criteri che governano il meccanismo.

  1. Il cedente potrà godere del credito fatto salvo cederne la quota che residua.
  2. Il cessionario nel momento in cui accetta il credito ceduto (questo dal 10° giorno successivo al momento in cui si rende disponibile nel proprio cassetto fiscale) potrà utilizzarlo per la quota riferita a quello specifico anno, l’eventuale somma non utilizzata si perde, non potrà perciò essere portata in avanti o chiesta a rimborso.

Un esempio numerico ci aiuterà a meglio comprendere il concetto.

  • Credito 5.000 utilizzabile in 5 rate da 1.000 euro per il periodo 2022 (redditi 2021) al 2025 (redditi 2026)
  • Il beneficiario del credito, sig. Bianchi decide di utilizzare nel 2021 i primi 1.000 euro di credito e di cedere i rimanenti 4.000 euro al sig. Rossi.
  • La comunicazione di opzione per la cessione viene spedita entro il termine del 29 aprile 2022 a favore del sig. Rossi, che a questo punto potrà utilizzare la quota di 1.000 euro relativa all’anno 2022 entro il 31 dicembre 2022.
  • Il Sig. Rossi nel 2022 però non utilizzerà tutti i 1.000 euro ma solamente 500,00 euro, per poi procedere entro il 30 novembre alla ulteriore cessione del credito residuo.

A questo punto, cioè alla data dell’ulteriore cessione, il credito totale sarà quello riferito alle annualità dal 2023 al 2025 pari a 3.000 euro oppure 3.500,00 considerando la quota che non è stata utilizzata nel 2022? Questa valutazione impatta nella quantificazione del credito parziale, e cioè se il credito totale sarà pari a 3.000 euro oppure a 3.500,00 euro.

La risposta non è certa, se l’intento del legislatore è quello di evitare che due soggetti utilizzino il credito identificato dal medesimo codice, potremmo asserire che il credito utilizzabile nella ulteriore cessione sia pari a 3.500,00 euro (3.000 per le ulteriori tre annualità e 500,00 come residuo 2022), diversamente se ci attenessimo al solo tenore della norma potremmo invece considerare che i rimanenti 500,00 euro saranno andati perduti. 

Non ci rimane che verificare l’operatività del provvedimento e le indicazioni di prassi.

La seconda innovazione decorre invece dal 27 maggio, ed introduce misure per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia.

Per lavori edili di ingegneria civile di importo superiore a 70.000 euro, i relativi benefici fiscali e la cessione dei crediti potranno essere attuati, solo se nell'atto di affidamento dei lavori sarà indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dunque, ad opportuna tutela della sicurezza sui cantieri di lavoro si introduce una ulteriore verifica in capo ai beneficiari, che si ricorda essere condizione alla fruizione del relativo beneficio fiscale, concretamente se nell’atto di affidamento dei lavori non vi fosse l’esplicita dichiarazioni che questi sono affidati a ditte che rispettano i CCNL del settore edile, non sarà possibile detrarre la spesa o cedere il relativo credito.

L’elenco dei lavori interessati dalla novellata disposizione è il seguente:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

L’elenco dei bonus interessati è il seguente:

  • efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici; detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; bonus facciate e bonus verde.

Verificheranno l’applicazione della disposizione non solo gli Ispettorati del Lavoro, l’INPS, le Casse Edili  e l’Agenzia delle Entrate, ma dovrà farlo anche il CAF nella fase di asseverazione documentale, cioè verificare che nell’affidamento dei lavori sia riportata la dichiarazione : “ la ditta XYZ dichiara che i lavori edili sono eseguiti in applicazione delle norme previste dai contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” Non si ritiene che debba essere resa in autocertificazione, ma semplicemente riportata nel corpo del contratto.

Si ritiene altresì obbligatorio che la medesima indicazione debba essere riportata nel corpo delle fatture relative ai già menzionati lavori.

Sarà perciò nostro obbligo verificare, che per i lavori affidati successivamente al 27 maggio 2022, se di importo complessivo riferito alla singola ditta superiore a 70.000, tali dichiarazioni siano riportate sul contratto e su ogni fattura relativa ai lavori, a nulla, a parere dello scrivente, rileva l’importo della singola fattura, sarà necessario al riguardo far riferimento al contratto dei lavori ed al suo valore che se maggiore di euro 70.000,00 imporrà l’iscrizione della richiamata dichiarazione in ogni fattura anche se singolarmente di importo inferiore al limite dei 70.000,00 euro.

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