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CARTELLE ESATTORIALI AL PALO FINO AL 30 GIUGNO, LA RISCOSSIONE RIPRENDE DA FINE LUGLIO
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CARTELLE ESATTORIALI AL PALO FINO AL 30 GIUGNO, LA RISCOSSIONE RIPRENDE DA FINE LUGLIO

PROROGA AL 30 GIUGNO 2021 DELLA SOSPENSIONE PER L’ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE. NOTIZIA AMPIAMENTE ATTESA: IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, CON UN COMUNICATO STAMPA DEL 30 APRILE, AVEVA GIÀ ANNUNCIATO L’IMMINENTE EMANAZIONE DI UNA NORMA PER IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SOSPENSIONE (NELLE INTENZIONI INIZIALI, FINO AL 31 MAGGIO). SALVE NUOVE PROROGHE, QUINDI, I CONTRIBUENTI SARANNO CHIAMATI ALLA CASSA ENTRO IL 31 LUGLIO.

Anticipata da un comunicato stampa ed oggetto di precedenti proroghe sul filo di lana, per il momento possiamo dire che:

  • è sospeso fino al 30 giugno 2021 l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti;
  • devono essere effettuati entro il 31 luglio 2021 i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione.

Per capire esattamente l’attuale quadro normativo come risultante dal decreto Sostegni bis, occorre partire dall’analisi della norma originaria che, almeno nella sostanza, non è stata modificata.

La norma originaria è stata l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), emanato all’indomani dell’esplosione dell’epidemia da Coronavirus, che aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento;
  • accertamenti esecutivi;
  • accertamenti esecutivi doganali;
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi degli enti locali.

Per questi atti era stato previsto che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La disposizione originaria, con il perdurare della situazione emergenziale è stata successivamente prorogata più volte a opera degli altri decreti anti-Covid succedutisi nei mesi seguenti, sino ad arrivare all’ultima proroga contenuta nel decreto Sostegni (art. 4, D.L. n. 41/2021).

Con il nuovo decreto, di fatto, si introduce una nuova proroga di altri due mesi del termine di sospensione dell’attività di riscossione: pertanto la sospensione dovrebbe terminare, salvo ulteriori proroghe, il 30 giugno 2021.

La disciplina prevede che i versamenti oggetto di sospensione siano effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Conseguentemente , con la nuova norma in fase di approvazione, i contribuenti saranno chiamati alla cassa entro il 31 luglio 2021.

In una FAQ pubblicata sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avuto modo di chiarire che, seppur la norma parli di versamento in unica soluzione, è sempre possibile chiedere la dilazione del debito.

Da segnalare che la nuova norma fa slittare al 30 giugno anche il termine finale della sospensione, disciplinata dall’art. 152, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Viene inoltre previsto che:

  • restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del nuovo decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
  • restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

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