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ANCORA SULLE SPESE MEDICHE
Stefano Ceci
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ANCORA SULLE SPESE MEDICHE

Voglio concludere questa appassionante digressione sulle spese mediche, richiamando alcuni principi generali, che dati per scontati, troppo frequentemente finiscono per non essere considerati al momento dell’inserimento della spesa in dichiarazione.

Principio n.1

Le spese mediche permettono di fruire della detrazione del 19% nella misura in cui queste sono rimaste effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua.

Questa prima rivelazione porta con sé tanta di quella ovvietà che potrebbe sembrare banale soffermarcisi, posso confidarvi fedeli lettori, che nello sfogliare le dichiarazioni dei redditi, spesso la pietra d’inciampo risiede proprio nei principi fondativi, sovente si è portati ad avere grande accortezza per ciò che rappresenta la novità per poi distrarsi e cadere miseramente, sui fondamentali.

Sulla base di ciò che enuncia il principio, comprendiamo, che la detrazione è figlia di due presupposti:

  1. che si sia effettivamente sostenuto la spesa (fin qui poco da eccepire)
  2. che la stessa sia rimasta a carico di colui che l’ha sostenuta.

Qualcuno potrebbe eccepire la ridondanza del concetto, liquidando la considerazione come ovvia, è fuor di dubbio direte, che sostenere una spesa comporti la naturale conseguenza di averla a proprio carico!

Invece non è così, sostenere la spesa non significa che questa rimarrà a carico del soggetto che l’ha pagata, potrebbe averla pagata pur non essendo rimasta a suo carico fin dall’inizio, potrebbe averla avuta a determinate condizioni rimborsata, al contrario potrà accadere, che non l’abbia mai sostenuta ed poterla considerare come rimasta a suo carico; tipica situazione delle polizze sanitarie, oppure potremmo avere il caso in cui il pagamento tracciato l’abbia sostenuto un altro soggetto per conto del contribuente in quanto sprovvisto di moneta elettronica, salvo poi dichiarare di avere diversamente refuso la spesa.

Questo per chiarire, quanto sia necessario porre attenzione alla gestione delle detrazioni e delle spese a queste correlate. Ad esempio scrivevo anche: la detrazione sarà fruibile nel limite dell’imposta lorda annua, anche questo si dirà, concetto ovvio, detrazione d’imposta ci sta che operi fino a concorrenza dell’imposta, ma è sempre così?

Ahimè no, ad esempio, le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica, permettono di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. In questi casi l’eccedenza di credito non utilizzata verrà indicata dal CAF nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.

Rimanendo sempre nell’ambito dei principi di computazione della detrazione, tutti sappiamo che opera una franchigia di 129,11 euro. In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro. Ma è sempre così?

No, ad esempio, alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia di 129,11.

Chiudo con due ultimi concetti; in apertura richiamavo il principio fondante del diretto sostenimento della spesa, ma ai fini tributari, il diretto sostenimento della spesa non implica che la spesa l’abbia necessariamente ed esclusivamente sostenuta il contribuente per se stesso, ma vale ad esempio per i figli a carico, salvo poi perderla sia il genitore che il figlio, se quest’ultimo nel corso dell’anno supera i limiti di reddito per essere considerato a carico, cioè   2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e se di età non superiore a 24 anni con le stesse condizioni il limite passa invece a 4.000,00 euro.

La spesa sanitaria sostenuta dal contribuente per i familiari, la detrazione vale solo non solo per i familiari a carico, no, vale anche se non a carico, ad esempio quando relativa a patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario.

Riprendo il concetto delle spese mediche rimborsate.

Quante volte siamo rimasti con lo sguardo pallato e la salivazione azzerata difronte ad una spesa rimborsata, quante volte abbiamo sentito fortissimo, il desiderio di rimettere al roteare dei dadi il casuale esito dell’inserimento di una spesa rimborsata in dichiarazione?

Ricordiamoci il rimborso di per se non preclude la detrazione, perché ormai dovrebbe essere chiaro, non fa venir meno l’aver la spesa considerata come rimasta a proprio carico, abbiamo anche visto, che questo ardito assioma opera però, a determinate condizioni.

Giuro che non rimetto i vestimenti virgiliani (citazione per chi ha avuto la bontà di leggere la prima di questo trittico sulle spese mediche), non serve addentrarci per l’Ade (chiarisco ulteriormente non l’acronimo Agenzia delle Entrate, ma piuttosto il regno dei morti … sarà un caso…) però ribadisco, che il rimborso di per se non sterilizza la detrazione, per un motivo sicuramente logico ma non immediatamente comprensibile, per questo ci voglio tornare.

Si considerano rimaste a carico del cittadino le spese sanitarie rimborsate per effetto di:

• premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente

• assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (i premi versati per queste assicurazioni è evidenziata nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto).

In tali ipotesi è evidente che la somma versata come premio assicurativo, non è dedotta / detratta, dunque non ha generato alcun vantaggio fiscale, perciò rimane aperta la possibilità di detrarre la spesa. E’ infatti evidente, che se fosse preclusa  la detrazione della polizza e la detrazione delle spese anche se rimborsate si creerebbe un disallineamento con chi invece non versando premi per polizze sanitarie porta invece in detrazione tutte le spese.

E’ dunque evidente ora, il senso della scelta fatta dal legislatore fiscale, il beneficio viene riconosciuto una sola volta e con riferimento alle spese effettivamente rimborsate a nulla rilevando i premi versati ed i loro importi; stesso principio vale per le CU, nel caso in cui i premi avessero comunque concorso alla determinazione del reddito, cioè non fossero, dal sostituto dedotti dall’imponibile irpef.

Invece, non si considerano, rimaste a carico del contribuente e come tali non detraibili le spese rimborsate:

• nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, se risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto

• le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che, fino a 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile (sono dunque state già dedotte dal datore di lavoro).

Quanto al primo punto risulta evidente che il rimborso operato da privati non può essere equiparato a quello liquidato da compagnie assicurative, perciò se un privato quale che ne sia la motivazione, rimborsa le spese sanitarie che ho sostenuto, queste in ogni caso non saranno considerato rimaste a mio carico.

Quanto al secondo punto, che statistiche alla mano è in “pole position” tra le sviste che tipizzano l’operatore che si preoccupa (per rimanere in argomento) solo di conseguire il record di velocità in inserimento dei modelli 730, è evidente come non si possano detrarre le spese, proprio in ossequio al principio più volte ribadito, che non si possono avere benefici fiscali doppi.

Però va detto che in questi casi è ammessa in detrazione, la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

Ma non basta, se il premio versato fosse superiore al limite di 3.615,20 euro, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il tetto di 3.615,20 euro e il totale dei contributi versati.

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Stefano Ceci

Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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