GUIDA AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
LA GUIDA DEFINITIVA AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
IMPOSTA DOVUTAE NON VERSATA;
INTERESSI, CALCOLATI AL TASSO LEGALE ANNUO DAL GIORNO IN CUI IL VERSAMENTO AVREBBE DOVUTO ESSERE EFFETTUATO A QUELLO IN CUI VIENE EFFETTIVAMENTE ESEGUITO;
IL BENEFICIO CONSISTE NELL’APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA.
Per i versamenti utilizzare:
- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'IVA, l'IRAP, le ritenute e, obbligatoriamente dal 1° gennaio 2017, per le imposte autoliquidate per le successioni.
- il modello F24 con elementi identificativi (cd ELIDE), per l'imposta di registro sulle locazioni e sugli affitti di beni immobili;
- il modello F23, per gli altri tributi indiretti.
Gli interessi devono essere indicati utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d'imposta sommandoli al tributo.
Si ricorda che il ravvedimento sarà possibile effettuarlo anche parzialmente, è importante sapere che produce effetti limitatamente a ciò che si è pagato prima che la violazione sia accertata dall’Ufficio. Il ravvedimento è valido anche se i pagamenti vengono effettuati in compensazione.
Ravvedimento sprint sanzioni pari a 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;
Ravvedimento breve sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione;
Ravvedimento intermedio sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
Ravvedimento lungo sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
Ravvedimento lunghissimo, sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis)
Ravvedimento iperlunghissimo sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
PER COMPRENDERE IL RAVVEDIMENTO:
ENTRO I 90 GIORNI DALLA VIOLAZIONE LA SANZIONE E’ RIDOTTA DEL 50%, PERCIO’ LE PERCENTUALI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO SARANNO APPLICATE AD UNA SANZIONE GIA’ RIDOTTA AL 15%.
OLTRE IL 90° GIORNO LE SANZIONI SONO CALCOLATE NELLA MISURA PIENA DEL 30%, CONSEGUENTEMENTE LE % DI RIDUZIONE SARANNO APPLICATE AL 100% DELLA SANZIONE.
TIPO DI RAVVEDIMENTO | % SANZ.NE | TERMINE | % DI SANZIONE |
RAVVEDIMENTO SPRINT | 15% | ENTRO MAX 14 GG. | 0,1 % (AL GIORNO) |
RAVVEDIMENTO BREVE | 15% | ENTRO 30 GG (1/10) | 1,5% |
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO | 15% | ENTRO 90 GG (1/9) | 1,67 % |
RAVVEDIMENTO LUNGO | 30% | ENTRO DICH. REDD. ANNO DELLA VIOLAZIONE (1/8) | 3,75% |
RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO | 30% | ENTRO DICH. REDD. ANNO SUCCESSIVO ALLA VIOLAZIONE (1/7) | 4,29% |
RAVVEDIMENTO IPERLUNGHISSIMO | 30% | OLTRE DICH. REDD. ANNO SUCCESSIVO ALLA VIOLAZIONE (1/8) | 5% |
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