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ASSEVERAZIONE BONUS MINORI SUPERPOLIZZA?
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ASSEVERAZIONE BONUS MINORI SUPERPOLIZZA?

Molti al momento di apporre il visto di conformità ci chiedono certezze in relazione all’obbligo o meno di inserire la polizza professionale “rafforzata” per le asseverazioni di congruità anche per i bonus minori. Una risposta certa al momento non è ancora possibile.

Possiamo fornire indicazioni e per farlo serve un percorso di interpretazione sistematica delle norme in vigore.

Una prima disamina porterebbe a ritenere che la polizza “rafforzata” sia esclusivamente prevista per i lavori previsti dall'articolo 119 comma 14 del Dl 34/2020 cioè il solo 110%.

Conseguenza è, che il professionista allorquando fosse interessato all’asseverazione di congruità dei prezzi nell’ambito di un cosiddetto “ bonus minore” possa validamente fruire della copertura fornita dalla normale polizza RCA professionale, cioè quella ordinariamente utilizzata per la copertura dei propri rischi professionali.

A supporto di tale tesi vi è, che il 110% prevede a cura del professionista non solo l’asseverazione di congruità dei prezzi ma anche l’asseverazione tecnica che è alla base della fruizione del bonus stesso, per la quale sono previste specifiche norme sanzionatorie.

Fin qui tutto ok, il problema è che il variegato universo della prassi dell’Agenzia ci riporta il contenuto di una nota della direzione regionale della Lombardia che al riguardo non sostiene la nostra medesima tesi, affermando che quando si assevera la congruità delle spese per i bonus edilizi ordinari ci si deve comunque dotare di una polizza assicurativa “da superbonus”.

Come spesso capita i guai sono lesti ad incunearsi nei buchi lasciati liberi dalle norme, per questo siamo a consigliare i tecnici asseveratori di dotarsi di una polizza “da superbonus” anche in caso di asseverazioni di bonus ordinari, questo consiglio assume ancor più rilevo con riferimento al ruolo invece di colui che appone il visto di conformità, perché il quesito posto alla direzione regionale verteva proprio sulla necessità o meno da parte del soggetto che appone il visto di verificare anche in occasione di bonus ordinari la presenza della polizza “rafforzata”.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che serve ai fii del visto un duplice riscontro:

1) verificare che i tecnici incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1. dello stesso provvedimento (cioè le asseverazioni che certificano il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per il superbonus);

2) verificare che i tecnici abbiano stipulato una polizza Rc, come previsto dall'articolo 119 comma 14 del Dl 34/2020 (cioè la polizza “da superbonus”).

In conclusione torniamo idealmente all’apertura e cioè all’impossibilità di fornire una risposta certa, perché molto dipenderà se l’interpretazione della Dre Lombardia verrà trasferita o meno a livello di prassi centrale, nell’attesa chiediamo di verificare comunque l’esistenza della polizza per Superbonus, immaginando che della stessa gli asseveratori saranno comunque dotati vista la possibilità per gli stessi di asseverare lavori da 110%.

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