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20 feb 2023 00:00 SIAMO AL “DE PROFUNDIS” DELLE CESSONI / SCONTO ? (B) Il D.L. n. 11/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023 prevede... Leggi la notizia... listBonus Edilizi
18 feb 2023 00:00 SIAMO AL “DE PROFUNDIS” DELLE CESSONI / SCONTO ? (A) Il D.L. n. 11/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023 prevede... Leggi la notizia... listBonus Edilizi
17 feb 2023 00:30 BONUS PRIMA CASA UNDER 36: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023 LA LEGGE DI BILANCIO 2023 PROROGA ULTERIORMENTE DI UN ANNO, LE AGEVOLAZIONI... Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
16 feb 2023 08:30 BONUS MOBILI 2023: DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO, APPLICABILE FINO A 8.000 EURO DI SPESE ANCHE PER IL 2023 SI AVRA’ DIRITTO AL BONUS PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI... Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
15 feb 2023 00:00 BUONO PATENTE GIOVANI AUTOTRASPORTATORI: VOUCHER FINO A 2.500 EURO DAL 13 FEBBRAIO, ATTIVA LA PIATTAFORMA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI... Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
13 feb 2023 00:00 IL MODELLO 730/23 AI NASTRI DI PARTENZA (2) Con provvedimento del 6 febbraio 2023 l’Agenzia ha approvato il modello 730/23 Leggi la notizia... listSpeciali
10 feb 2023 00:00 IL MODELLO 730/23 AI NASTRI DI PARTENZA (1) Con provvedimento del 6 febbraio 2023 l’Agenzia ha approvato il modello 730/23 Leggi la notizia... listSpeciali
CAF News 24 / mercoledì 1 dicembre 2021 / Categories: Caf News 24, Modello redditi L’OMESSA TRASMISSIONE DI REDDITI EFFETTI SUL CONTRIBUENTE LE SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE IN CAPO AL CONTRIBUENTE Se l’intermediario non adempie alla spedizione della dichiarazione REDDITI o lo fa con un ritardo superiore a 90 giorni dal termine ultimo, ANCHE IL CONTRIBUENTE INCORRE IN SANZIONE. DICHIARAZIONE OMESSA Lo schema di seguito riportato elenca i diversi sistemi sanzionatori applicabili. Si deduce che la situazione è diversa a seconda che vi siano imposte da versare oppure non ci siano imposte da versare, nel primo caso le sanzioni saranno proporzionali, nel secondo fisse. Nel caso in cui vi fossero imposte da pagare, chiarito che gli importi non saranno ravvedibili, però viene riconosciuta una possibilità e cioè: se ci saranno imposte da pagare e se queste risulteranno pagate (anche ravvedute) a prescindere dalla spedizione della dichiarazione, nel caso di accertamento le sanzioni passeranno da proporzionali a fisse, in parole povere sarà trattato come se non fossero dovute le imposte, questa è un’attenuante molto importante e che occorrerà tenere ben presente. Fattispecie Sanzione Norma Omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA Dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro) Art. 1 co. 1 e 5 co. 1 del DLgs. n. 471/97 Omessa dichiarazione dei redditi e IRAP (se non sono dovute imposte) Da 250 euro a 1.000 euro Art. 1 co. 1 del DLgs. n. 471/97 Omessa dichiarazione IVA (se non sono dovute imposte) Da 250 euro a 2.000 euro Art. 5 co. 3 del DLgs. n. 471/97 SPECIFICI CASI SANZIONATORI IN RELAZIONE ALLA TIPICITA’ DELL’OMISSIONE (NON RAVVEDIBILI) Nel caso di redditi prodotti all’estero è previsto un aumento di 1/3 della sanzione minima applicabile. Nel caso di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (art. 12 del D.L. n. 78/2009). In questo caso, le sanzioni sono raddoppiate. Omessa dichiarazione dei canoni di locazione, in caso di opzione per la cedolare secca, in presenza di canone di locazione immobiliare ad uso abitativo non dichiarato o dichiarato in misura inferiore, l’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 471/97 prevede che le sanzioni siano raddoppiate. La sanzione va dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone locatizio con un minimo di € 500. Oppure, dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione. Omessa dichiarazione reiterata per più anni spetta la continuazione, e, secondo un’opinione, opera il solo aumento dalla metà al triplo ex art. 12 co. 5 del DLgs. 472/97. (Cass. 16.9.2016 n. 18230, Cass. 8.2.2017 n. 3364). Previous Article L’OMESSA TRASMISSIONE DI REDDITI RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO Next Article 16 DICEMBRE SALDO IMU Print 9273 Rate this article: 2.7 CAF News 24CAF News 24 CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021 Other posts by CAF News 24 Contact author Website