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IL CUMULO DELL’ASSEGNO PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON LA DISOCCUPAZIONE NON ERODE L’IMPORTO DI QUEST’ULTIMA
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IL CUMULO DELL’ASSEGNO PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON LA DISOCCUPAZIONE NON ERODE L’IMPORTO DI QUEST’ULTIMA

Per i volontari del servizio civile universale c’è la possibilità di cumulare i compensi percepiti a tale titolo con la prestazione di disoccupazione.

L’INPS nel prendere atto della natura dell’assegno percepito dai volontari del servizio civile, il tutto a seguito della definitiva abrogazione del dlgs. 77/2002.

In particolare, chiariscono all’INPS per effetto dell’abrogazione deve ritenersi definitivamente superato, ciò che fu specificato dall’Istituto al paragrafo 8.2 della Circolare n. 142/2015.

Nel documento di prassi era stato chiarito che le somme percepite dai volontari del servizio civile dovessero necessariamente essere ricondotte all’ipotesi normativa di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di cumulo della prestazione NASPI con i redditi da lavoro autonomo.

Tale assimilazione aveva la nefasta conseguenza che il compenso da servizio civile volontario, dovesse ritenersi cumulabile con la prestazione di disoccupazione, con il conseguente abbattimento della stessa nella misura pari all’80% del compenso previsto.

Invece la nuova disciplina del Servizio Civile Universale, stabilisce che lo specifico rapporto non sia assimilabile ad alcuna tipologia di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Non è tutto, è inoltre previsto, che gli assegni attribuiti agli operatori inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili neppure ai fini previdenziali.

Questa nuova e diversa qualificazione dei compensi e la conseguente possibilità di cumularne la prestazione di disoccupazione, non inficia il beneficio delle prestazioni NASpI o DIS-COLL del soggetto che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale, conseguenza di ciò sarà che lo stesso non sarà tenuto ad effettuare all’Inps alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.

Questa importante apertura genera il problema della riliquidazione retroattiva delle competenze  erose per effetto del contestuale svolgimento del Servizio Civile Universale con il godimento di un’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL , per il motivo legato alla presa d’atto delle novellate disposizioni in ordine alla natura dell’assegno corrisposto per il Servizio Civile Universale l’Inps chiarisce, che le somme a titolo di  NASpI e DIS-COLL , su richiesta dell’interessato potranno essere riliquidate in maniera retroattiva.

Unica eccezione i rapporti già “esauriti”.

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