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ANCORA SULLA IMPOSSIBILITA’ DI PROCEDERE AD UNA CESSIONE PARZIALE
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ANCORA SULLA IMPOSSIBILITA’ DI PROCEDERE AD UNA CESSIONE PARZIALE

Numerosi quesiti presentati, ci hanno imposto un approfondimento delle norme e dei comportamenti che riguardano l’ipotesi di un utilizzo “promiscuo” delle detrazioni relativamente ad un medesimo lavoro.

Nello specifico ci era stato chiesto se nell’ambito dello stesso intervento cui facevano riferimento diverse fatture potesse trovare spazio un diverso utilizzo del credito in funzione di una pianificazione fiscale, specificatamente attribuendo a taluni documenti di spesa la natura di detrazione in dichiarazione ad altri di cessione chiarendo che alcuni di questi erano stati già oggetto di sconto in fattura.

L’analisi di questa ipotesi piuttosto “variegata” e sicuramente “border line” è stata l’occasione per riprendere in mano una vecchia prassi dell’agenzia, specificatamente l’interpello 910/284-2020 dell’Agenzia delle Entrate Regione Marche.

Ultima premessa, sappiamo che la prassi altri non obbliga, che l’Agenzia delle Entrate e non già il contribuente, il quale può in termini assoluti assumere anche comportamenti diametralmente opposti a quelli “consigliati” dall’Agenzia, ben sapendo che entrambi potranno in seconda istanza, rivolgersi ad un organo “teoricamente super partes”, il giudice tributario, in questo contesto opportunamente equiparabile al “VAR” di calcistica memoria, non mi esprimo invece (come per il VAR) su quanto le sue determinazioni siano scevre da condizionamenti.

Fatte queste premesse, affrontiamo la questione, lo facciamo esaminando un primo provvedimento legislativo l’art.121 del DL 34/2020, che sancisce la possibilità per i contribuenti della cessione di un credito d'imposta “pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari” questo in alternativa all’uso diretto in dichiarazione.

Secondo l’Agenzia è proprio in queste poche righe il senso della risposta, ribadendo che, nella formulazione dell'articolo 121, il legislatore, disciplinando l'utilizzo alternativo alla detrazione spettante (sconto in fattura o cessione del credito), non ha, invero, previsto la possibilità di un utilizzo "promiscuo" della stessa (parte direttamente e parte tramite cessione); tale eventualità non e stata, peraltro, neppure prevista nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia (n. 283847/2020 sopra richiamato) attuativo degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, a conferma di ciò, si legge nel corpo dell’interpello, c’è che al paragrafo 7 della Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 viene precisato: “Ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo 7.2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei  redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente, con uno sconto da calcolarsi sul prezzo praticato dal fornitore oppure con la cessione di un credito corrispondente al credito spettante. “

La stessa circolare osserva l’agenzia, prefigura una sola ipotesi di utilizzo che potremmo a ragione definire “promiscuo” e cioè la quota di prezzo non scontato che potrà, a scelta del contribuente essere fruito come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi oppure ceduto sempre per la parte rimasta a carico.

Concludendo è di tutta evidenza che la somma che il contribuente sarà chiamato a gestire dovrà essere considerata per intero e con riferimento all’anno di sostentamento della stessa, da ciò consegue, che non è data possibilità di diversificare l’utilizzo dei crediti scaturenti da ogni singolo documento in funzione delle proprie esigenze, ma piuttosto c’è la necessità di assumere un comportamento coerente con l’intero importo del lavoro, fatta salva l’unica ipotesi, di sconto in fattura e per la sola parte rimasta a carico del contribuente rispetto alla quale sono fatte salve le due possibilità di utilizzo in detrazione o cessione, ovviamente l’utilizzo dell’una esclude l’altra possibilità.

Vi sono poi altre situazioni che al di fuori di quella rappresentata ci inducono a ritenere impossibile la cessione parziale del credito, al riguardo vi rimando a:

  1. Caf News 24 del 06 aprile 2022 ore 09:00 / Pubblicato in: Bonus Edilizi.
  2. Caf News 24 del 02 maggio 2022 ore 09:00 / Pubblicato in: Bonus Edilizi
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