Caf News 24 - Archivio

First1819202123252627Last
NELLE PIEGHE DI REDDITI C’E’ IL SEGRETO PER LA CONTRAZIONE DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO
Stefano Ceci

NELLE PIEGHE DI REDDITI C’E’ IL SEGRETO PER LA CONTRAZIONE DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO

L’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 introduce un importante principio utile a ridurre di due anni degli ordinari termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.

Prima di commentare le condizioni necessarie per poter accedere allo specifico beneficio, ritornerei sull’annosa questione dei termini di accertamento.

I termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Es: Redditi 2022 (periodo d’imposta 2021) termine accertamento 31 dicembre 2027.

La richiamata agevolazione, permette, al rispetto di determinate condizioni, di contrarre il periodo di accertamento di due anni, il che porta a dire che l’esempio sopra riportato vedrebbe il termine di accertamento spirare non al 31 dicembre 2027, ma piuttosto al 31 dicembre 2025.

Alla mia vegliarda età ho smesso di sorprendermi, e sempre con riferimento all’acqua copiosamente passata sotto i ponti non mi desta più stupore l’applicazione distonica di norme tributarie all’interno del medesimo documento.

Infatti, per effetto del richiamato valore della norma agevolativa con riferimento ai soli redditi d’impresa o professionali, potrà accadere (e garantisco che accade … eccome se accade) che se all’interno della stessa dichiarazione convivano redditi di natura diversa, ad esempio oltre al reddito d’impresa anche un reddito da lavoro dipendente, piuttosto che un reddito fondiario, da capitali o reddito diverso, cosa accade? Direte voi, miei curiosi lettori….. accade, che avremo termini decadenziali differenti in ragione della natura del reddito, i redditi rientranti fra quelli d’impresa e professionali (sempre nel rispetto delle condizioni di cui si dirà) decadranno due anni prima degli altri redditi … anche se poi l’irpef liquidata è una sola!

  

Venendo (finalmente direte, appassionati lettori) alle condizioni da attuare, dal momento che ci riferiamo a redditi professionali o d’impresa sarà necessario:

  1. che le operazioni attive siano documentate esclusivamente tramite fattura elettronica e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi;
  2. i pagamenti e gli incassi siano eseguiti solo tramite mezzi tracciati (contante bandito);
  3. sia data comunicazione della sussistenza dei predetti requisiti nella dichiarazione dei redditi.

Riguardo l’obbligo della fatturazione elettronica è un requisito essenziale, perciò anche coloro che non vi fossero obbligati, se la adottassero opzionalmente ne sarebbero interessati altrimenti no. Di converso non rileva che si abbiano ricevute passive di tipo cartaceo.

Chiarisco l’ulteriore condizione, cioé la segnalazione della sussistenza dei requisiti previsti nella dichiarazione dei redditi. In particolare, nei modelli Redditi 2022 PF e SP deve essere barrata la casella riportata al rigo RS136.

Per quanto riguarda i soggetti IRES, nel modello Redditi SC l’indicazione deve essere fornita tramite la barratura della casella al rigo RS269.

C’è chi si è interrogato se l’omessa compilazione del quadro RS nei specifici campi relativi alle condizioni per fruire del beneficio sia integrabile.

Al riguardo pareri autorevoli reputano possibile una dichiarazione integrativa, ovvio che questa laddove fosse presentata entro lo spirare dei termini per l’accertamento “lungo” perderebbe di significato, a parte questa ipotesi, si ritiene che sia possibile integrare il dato in dichiarazione, fermo restando che la contrazione dei termini avrebbe effetto dal momento in cui si presenta l’integrazione.

Esemplificando: termine 31 dicembre 2027, integrativa presentata entro il 2025 in questo caso il termine viene fissato al 31 dicembre 2025, integrativa presentata entro il 2026 in questo caso il termine sarebbe fissato al 31 dicembre 2026.

Previous Article IL 30 NOVEMBRE E’ IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2022
Next Article IN GAZZETTA LE NOVITA’ DEL DECRETO AIUTI QUATER
Print
5668 Rate this article:
No rating
Stefano Ceci

Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

Other posts by Stefano Ceci
Contact author

Contact author

x

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021

Empty
Click + to add content