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SAPORE DI SALE, SAPORE DI MARE …. SAPORE DI FISCO
Stefano Ceci

SAPORE DI SALE, SAPORE DI MARE …. SAPORE DI FISCO

Ancora non sono sicuro se l’argomento sia stato fomentato dalle prime avvisaglie dell’ennesimo anticiclone estivo o dall’effettività del problema, fatto è, che sulla scrivania mi è piovuto un quesito afferente il trattamento tributario di un natante battente bandiera UE (non Italia) detenuto da un armatore italiano in un porto italiano.

Al di là dell’invia che a stento trattengo nei confronti del nostro fortunato e furbetto armatore, urge fornire indicazioni al fine di provare a dirimere l’annosa questione dei natanti battenti bandiera straniera (per chi è anzianotto come me non può non tornare alla memoria Verdone emulo del mitico Manuel Fantoni ricordare la cruda esperienza avuta sul cargo battente bandiera liberiana…)

Rimanendo in ambiti assai più prosaici, comincio col chiarire che della questione l’agenzia si è occupata diverse volte; con le circolari nn. 38/2013, 43/2009, 85/2001 e le risoluzioni 134/2002 e 172/2009.

Al di là di alcune specificità, la linea tenuta dall’amministrazione finanziaria è stata costante e tesa alla emersione dal punto di vista del monitoraggio, di tali beni. Al riguardo vi è, un’evidenza giuridica ed un’aspettativa invece di natura occulta.

Quella sorretta da logiche giuridiche è che, alla stregua dell’immobile, qualsiasi bene detenuto all’estero e potenzialmente foriero di redditi va indicato nel modello RW. Dirimente in questa analisi è la (sola) possibilità che il bene possa produrre reddito, infatti allo stesso modo dell’immobile all’estero che potrà, essere tenuto a disposizione del proprietario oppure locato per produrre reddito, il natante potrà essere utilizzato direttamente dall’armatore o concesso in locazione.

Prima che qualche astante formuli la domanda, chiarisco che allo stesso modo andranno monitorati i natanti in leasing.

Passando alle motivazioni occulte, vi è che la soluzione adottata dagli armatori, consistente nella registrazione del natante in stati con una normativa meno “asfissiante” (non solo in relazione alla fiscalità) trova l’inevitabile contraltare nella necessità di monitorare i soggetti che eludono le norme sottoponendoli ai richiamati obblighi di comunicazione e monitoraggio, come dire … la cura potrebbe essere peggiore del male stesso. 

Tornando al modello RW, si chiarisce inoltre che, il valore da indicare in dichiarazione per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, deve consistere nel “costo di acquisto”, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione)”.

Tale valore potrà essere rilevato nel documento di acquisto per un natante nuovo oppure nel contratto di vendita per un natante usato, a parere dello scrivente potrà allo stesso modo assolvere al compito anche una perizia di valore sul bene.

Ai fini delle imposte dirette è doveroso ricordare che in caso di eventuale vendita dell'imbarcazione da parte di un soggetto non imprenditore, deve escludersi la tassazione diretta dei proventi percepiti.

Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, sono imponibili i soli proventi derivanti dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili ex art. 67 comma 1 lett. h) del Tuir, perciò in questa specifica fattispecie non sono considerate le plusvalenze derivanti dalla relativa cessione.

Sempre nel quadro RW, fare riferimento ai valori tabellari per individuare il natante (cod. 16) e lo stato cui la bandiera è riferita.

Un’ultima considerazione e cioè, fintanto che la bandiera è UE la situazione è tranquilla, altra cosa (come potrete immaginare) è il caso in cui il natante battesse bandiera non UE od addirittura che si tratti di un paese Black List, gli obblighi non cambiano ma come tutti sappiamo cambiano e non di poco, le conseguenze del mancato monitoraggio.

Io col mio pedalò battente bandiera riminese al massimo rischio di arenarmi tra la mucillagine, invece consiglio ai nostri operatori di informare gli utenti interessati da tale casistica di attivarsi all’emersione, perché il rischio è di cadere nella fitta e pervicace rete dei controlli a tappeto presso i porti turistici.

Sapore di sale, sapore di mare…. sapore di fisco.     

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Stefano Ceci

Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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