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30 NOVEMBRE IL MOMENTO DELLE SCELTE
Il 30 novembre è il momento in cui i sostituti d’imposta sono chiamati ad effettuare la trattenuta relativa al secondo acconto IRPEF sulla base delle indicazioni di conguaglio riportate nel modello 730/4. La ritenuta deve essere operata sulle retribuzioni del mese di novembre, oppure di dicembre con l'applicazione di una maggiorazione se la retribuzione di novembre dovesse risultare insufficiente.
Le indicazioni contenute nel modello 730/4 sono immutabili? Al contribuente è riconosciuta la possibilità di rideterminare gli importi del secondo acconto? Quali sono e se ci sono rischi, nel procedere al ricalcolo?
A queste ed altre domande proverò a dare risposta nelle righe che seguono.
In un recente articolo avevo presentato la novità rappresentata della possibilità di rateizzare il secondo acconto irpef. Come illustrato, tale possibilità al momento è riconosciuta esclusivamente ai titolari di partita iva, perciò ai cittadini non titolari di partita iva, tale possibilità (invero una mezza gabbola) è preclusa, dunque, al lavoratore dipendente o pensionato, a differenza del saldo e del primo acconto, Il secondo acconto IRPEF sarà ordinariamente trattenuto nella misura del 100% entro il 16 dicembre 2023, dal proprio sostituto.
Rispondo alla prima domanda, il secondo acconto può sicuramente essere rimodulato. Ai fini del calcolo dello stesso sono applicabili due metodi, il primo è il metodo storico, che rappresenta la quasi totalità dei casi, cioè verrà presa a base per il calcolo dell’acconto il 100% dell’imposta dovuta relativa all’anno precedente. In Italia, l’acconto dell’irpef è pari al 100% dell’imposta liquidata l’anno precedente, questo principio rende il senso del rapporto fisco vs contribuente.
Doglianze a parte, concentriamoci sulla seconda opzione, il ricalcolo o metodo previsionale.
Se il contribuente fosse tenacemente avvinto dalla certezza, che nell’anno in corso realizzerà redditi inferiori rispetto all’anno appena passato, potrà a sua discrezione, procedere al ricalcolo dell’acconto.
Primo alert, il metodo previsionale non è equiparabile ad un metodo a spanne oppure a sensazione, il mio consiglio è sempre di non lasciarsi andare a previsioni non corroborate da dati certi, perché il rischio di danni è piuttosto elevato.
Per effettuare una stima attendibile dell’imposta così rideterminata sarà necessario:
- avere certezza di tutti i redditi che si sono e che si andranno a conseguire entro la data del 31 dicembre;
- avere certezza dei diversi oneri detraibili o deducibili che sarà possibile applicare ai redditi così conseguiti;
Insomma sarà necessario sviluppare una simulazione assai fedele di quello che sarebbe il calcolo delle imposte così come risulterebbe da una dichiarazione dei redditi applicando le norme in vigore per l’anno per cui si procede alla rideterminazione.
Una procedura tutt’altro che semplice. Nel caso il ricalcolo ci restituisse un’imposta da liquidare per l’anno in corso inferiore ai 52 euro è bene sapere che non saranno dovuti importi a titolo di acconto e, l’eventuale primo acconto versato sarebbe spendibile come imposta a credito.
Nella speranza di aver chiarito la procedura e la sua opportunità, in chiusura mi soffermo sugli effetti degli errori cercando di dare corpo ai rischi in agguato.
Posso condensare le responsabilità in ballo in un concetto, che nella sua essenzialità ci restituisce la dimensione del rischio:
- viene riconosciuta, la possibilità del ricalcolo degli acconti, la procedura sarà valida a condizione che gli acconti così rideterminati risultino comunque pari al 100% degli acconti calcolati sul reddito che effettivamente si andrà a dichiarare. Le eventuali differenze in meno saranno sanzionate come minori a mancati versamenti di acconti, con sanzione al 30%, oppure al 10% se venisse pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità ed aggiungo anche meno, laddove si provvedesse alla regolarizzazione dell’importo mediante ravvedimento operoso della differenza al momento del conguaglio (suggerisco) con la dichiarazione relativa all’anno in questione.
Un’ultima indicazione utile, la sanzione così comminata sarà calcolata sul minore degli importi da versare, così come risultante dal raffronto fra l’acconto calcolato col metodo storico rispetto al previsionale.
CASI PARTICOLARI
Se entro la fine dell’anno il sostituto d’imposta non può trattenere interamente l’importo dovuto, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, quest’ultimo deve comunicare al contribuente, entro il mese di dicembre 2023, gli importi ancora da versare, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730-3.
La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio 2024, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, tramite mod. F24 con codice 4034.
Nel caso in cui prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non deve effettuare i conguagli a debito, ma deve comunicare tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente secondo le modalità ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”
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