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DEFINITIVAMENTE ADOTTATO IL MODULO UNIFICATO E STANDARDIZZATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CILA
Massimiliano Mattei
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DEFINITIVAMENTE ADOTTATO IL MODULO UNIFICATO E STANDARDIZZATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CILA

NELLA G. U. N. 201 DEL 23 AGOSTO 2021 È STATO PUBBLICATO L’ACCORDO DEL 4 AGOSTO 2021 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI, CONCERNENTE L'ADOZIONE DELLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ASSEVERATA DI INIZIO ATTIVITÀ (CILA-SUPERBONUS) AI SENSI DELL'ARTICOLO 119, COMMA 13-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77

La conferenza unificata nella seduta del 4 agosto 2021 ha sancito un accordo riguardante l’utilizzo di una modulistica unificata e standardizzata.

In particolare, lo Stato, le regioni, le province autonome e le autonomie locali in ragione della possibilità di sottoscrivere accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate concernenti l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione, hanno adottato il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA.

Il comma 13-ter dell'art. 119 del DL n. 34 del 2020 ha previsto che gli interventi previsti dall’articolo stesso, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

IMPORTANTE: La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo. Per tali interventi, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell'attestazione dei dati;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

IN ALLEGATO . MODELLO CILA UNIFICATO

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