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L’ABUSO EDILIZIO VANIFICA SEMPRE LA POSSIBILITA’ DI RICORRERE ALL’AGEVOLAZIONE ?
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L’ABUSO EDILIZIO VANIFICA SEMPRE LA POSSIBILITA’ DI RICORRERE ALL’AGEVOLAZIONE ?

IN PRESENZA DI ABUSO EDILIZIO NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE AD ALCUNA AGEVOLAZIONE FISCALE, L’ABUSO E LA DIFFORMITÀ SONO LA STESSA COSA ?

Un immobile viziato da difformità urbanistica non è detto sia escluso da ogni forma di agevolazione fiscale cosa che invece accade nel caso di abuso edilizio. Il riferimento è alla circolare 19/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, nel corso della quale si evidenzia, che gli interventi edilizi difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi può determinare, nella maggior parte dei casi, la decadenza dai bonus edilizi. Chiariamo che nella maggior parte dei casi sarà l’asseverazione stessa del tecnico a sancirne la definitiva improponibilità diversamente rischierebbe in virtù della conformità illegittimamente dichiarata. Ma sarà lo stesso tecnico, laddove verificasse che sono state realizzate opere edilizie comunque conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, per le quali l’errore consiste, ad esempio, solo nella presentazione di un titolo abilitativo diverso da quello richiesto (ad. es. SCIA invece di CILA), non si avrà decadenza dal beneficio fiscale.

In questi casi, al contribuente è concesso di rimediare preventivamente su suggerimento del tecnico , regolarizzando la propria posizione mediante un accertamento di conformità ai sensi dell’art.36 del dpr 380/2001, oppure mediante il ripristino della situazione legittima con demolizione o altre misure; altrimenti si deve fare una procedura di fiscalizzazione dell’abuso (ove applicabile).

Chiarito che gli abusi edilizi non sanati non possono mai e poi mai beneficiare del Superbonus 110% (art.49 e 50 dpr 380/2001), una minima discordanza tra progetto e costruito NON fa decadere dal Superbonus, ma solo se è entro il 2% come indicato dall'art.34-bis del dpr 380/2001, introdotto dal DL Semplificazioni, il quale prevede che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 % delle misure previste nel titolo abilitativo. È quindi ammessa una limitata tolleranza superata la quale si incorre nella decadenza dai benefici fiscali.

In questi casi, ci verrà in soccorso un certificato di conformità urbanistica che permette di verificare se l’immobile presenta una difformità o un abuso edilizio. E' un documento che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato. Grazie ad esso sarà possibile stabilire se l’immobile è in regola oppure no e, in quest’ultimo caso, l’entità dell’eventuale abuso/difformità.

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