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ATTIVITA’ DI CONTROLLO SULLA FRUIZIONE DEI BENEFICI FISCALI
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO SULLA FRUIZIONE DEI BENEFICI FISCALI

ATTENZIONE E BUONA FEDE LE SOLE POSSIBILITA’ PER NON AVERE PROBLEMI

Con l’anno nuovo è iniziata l'attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle pratiche relative ai diversi bonus fiscali, specificatamente detrazioni, cessioni e sconti intervenuti , sia in misura ordinaria o maggiorata al 110%.

Le responsabilità sono di due tipi: a) amministrativo – fiscali b) nei casi più gravi penali.

Le violazioni fiscali, queste rientrano tipicamente nell’ipotesi in cui lavori sono stati effettivamente eseguiti, ma per una qualsiasi ragione la detrazione viene ritenuta non spettante in tutto o in parte.

L’accertamento viene eseguito ai danni di chi ha beneficiato dei lavori e della conseguente detrazione/sconto in fattura /cessione,  in questi casi l'ufficio recupera la detrazione non spettante oltre agli interessi calcolati fino al giorno dell’accertamento ed irroga la sanzione del 30% sulla maggiore imposta dovuta.

Ed il fornitore del bene? Il cessionario del credito? Per questi soggetti è stato fin da subito chiarito che non vi dovrebbero essere conseguenze, immaginiamo ad esempio l’ipotesi in cui si fosse voluto ricorrere al recupero del credito in capo all’utilizzatore, si tenga al riguardo presente che il credito è potenzialmente cedibile un numero infinito di volte, immaginiamo perciò le difficoltà non solo a raggiungere l’ultimo utilizzatore ma quanto sarebbe complesso riallineare tutte le posizioni intervenute nelle diverse fasi.

Perciò non vi dovrebbero essere conseguenze, dal momento che il riversamento del credito da parte del cedente / utilizzatore rende validi tutti gli utilizzi dei crediti succedutisi nel tempo.

Abbiamo però utilizzato il condizionale, perché in effetti delle fattispecie utili all’applicazione del principio della responsabilità solidale del fornitore / cessionario con l’utilizzatore / cedente vi possono essere.

La circostanza è quella relativa all’accertamento del concorso di questi soggetti nella violazione oppure nel caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quello ricevuto.

Le violazioni penali, sono considerate situazioni a rischio penale: 1) lavori non fatti, tipicamente i lavori non vengono effettivamente svolti ovvero riguardano interventi diversi rispetto a quelli ammessi al beneficio e indicati nelle fatture, questa ipotesi presuppone una evidente connivenza fra la ditta esecutrice dei lavori e chi li riceve, in questi casi si prefigura responsabilità penale anche degli attestatori. 2)  caso tutt’altro che infrequente, importi sovrafatturati, in questi casi i lavori descritti in fattura sono stati effettivamente eseguiti, ma il costo viene sovrastimato per fruire di un maggior credito d'imposta oppure ottenere a fronte della medesima spesa anche l'esecuzione di lavori normalmente non ammessi al beneficio, in questi casi è evidente la corresponsabilità dell’attestatore di congruità dei prezzi.  3) lavori svolti da soggetti differenti, in questa ipotesi i lavori sono fatturati da imprese differenti da quelle che hanno effettivamente eseguito i lavori, in questi casi potrebbero configurarsi il reato di operazioni inesistenti oltre che a determinate condizioni indebite compensazioni. Le fatture inesistenti sono quelle emesse a fronte di operazioni a non realmente effettuate in tutto od in parte e che indicano corrispettivi in misura superiore a quella reale e che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Come salvarsi? La regola è solo una, grande attenzione ed aggiungerei comprovata buona fede.

Per non essere coinvolti in illeciti penali rileva il criterio della consapevolezza dell'illecito che però va rilevata dagli organi inquirenti. Si pensi ad esempio ad un condomino od un amministratore di condominio che assieme all’impresa assegnataria dei lavori abbiano fattivamente partecipato alla consumazione dell’illecito penale, con riferimento a questa ipotesi è sicuramente diversa la posizione del condomino che abbia concordato con l’impresa esecutrice un prezzo maggiorato per l’inserimento di lavori altrimenti non agevolabili, rispetto a colui che in buona fede si farà carico degli oneri maggiorati, ed alla cui determinazione non ha minimamente preso parte.

In questo caso, l’impresa che fattura lavori “gonfiati” commette il delitto previsto dall'articolo 8 del d.lgs 74/2000 mentre chi ha beneficiato dei lavori e ha ricevuto le fatture, fermo restando la consapevolezza di cui prima si è detto, se li ha indicati in dichiarazione realizza una dichiarazione fraudolenta, ulteriori conseguenze penali potrebbero riguardare indebite compensazioni di crediti inesistenti ove l'importo compensato superi i 50.000 euro.

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