Caf News 24 - Archivio

First2122232426282930Last
IL “PASTICCIACCIO BRUTTO” DEL DOPPIO BINARIO DELLA DECADENZA
Stefano Ceci

IL “PASTICCIACCIO BRUTTO” DEL DOPPIO BINARIO DELLA DECADENZA

Tante volte ci siamo interrogati senza trovare risposta, se fosse possibile integrare una dichiarazione; ci siamo chiesti ed abbiamo chiesto, fino a quando questo fosse possibile e fino a quando avesse senso tenuto conto dei poteri di accertamento dell’Ufficio.

Un affastellamento di termini, che si scavalcavano e mutavano, muovendosi disordinatamente come pesci in un acquario.

Un primo timido segnale di uniformità arriva nel 2016 (art.5 DL 193/16), da quel momento viene superata la distinzione dei termini fra integrativa a favore ed a sfavore.  Senza scomodare il padre della teoria dell’evoluzione, sono proprio i cambiamenti più piccoli (solo apparentemente) a determinare le mutazioni più grandi. Prima di quel momento, per le dichiarazioni a favore il tempo a disposizione per correggere errori od omissioni era limitato a soli dodici mesi, mentre i termini di decadenza dell’azione di accertamento da parte dell’Ufficio erano sempre stati più ampi, in un rapporto uno a cinque.

Questo progressivo riallineamento è dovuto anche all’azione della Consulta che con le sentenze 26187 e 12149 del 2014 stabilisce un ulteriore principio, cui l’agenzia dovrà allinearsi; la possibilità di modificare la dichiarazione dei redditi anche oltre i termini delle disposizioni sulla riscossione delle imposte e sulla presentazione delle dichiarazioni, addirittura anche nella fase difensiva.

Quella appena ricordata è stata una tappa fondamentale del percorso che portò all’attuale versione dell’art. 2 comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322.

Oggi, la dichiarazione integrativa, indipendentemente dal suo esito finale, deve essere presentata non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Da quel momento in poi, chi operava nel fiscale aveva un solo “granitico” termine a cui ricondurre la presentazione della dichiarazione integrativa cioè, allineandola ai normali termini di decadenza del potere accertativo dell’Ufficio.

Questa consunta “coperta di Linus” mi ha rinfrancato e dato certezze ogni qualvolta queste vacillavano sotto i colpi inferti da una legislazione parossistica.

Ma cosa accade? Si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio, ecco che l’Agenzia nel commentare la valenza dell’articolo 67 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, con il quale si ricorda, sono stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, molto semplicemente stabilisce che il termine di accertamento per effetto della richiamata sospensione viene procrastinato di 85 giorni, mentre invece il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa NO!

Dal canto suo, l’Amministrazione giustifica la propria posizione sulla base del presupposto che vorrebbe il legislatore emergenziale aver voluto prorogare ESCLUSIVAMENTE l’azione accertatrice e non già i termini entro i quali il contribuente può correggere i propri errori ed eventualmente ravvedersi.

Applicando tale principio, gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2016, naturalmente in scadenza al 31 dicembre 2022, sono nei fatti prorogati al 26 marzo 2023 mentre le dichiarazioni integrative relative al medesimo periodo d’imposta dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2022, ovvero 85 giorni in meno rispetto alla possibilità di accertamento tributario da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

No comment …….

Previous Article LO STRALCIO “AZZOPPATO”
Next Article BUONE FESTE DA CAFNEWS 24
Print
5029 Rate this article:
4.0
Stefano Ceci

Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

Other posts by Stefano Ceci
Contact author

Contact author

x

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021

Empty
Click + to add content