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MAPPA DEL MILLE PROROGHE (1/6) [EasyDNNnews:IfExists:GalleryBackLink] [EasyDNNnewsLocalizedText:ViewInGallery] [EasyDNNnews:EndIf:GalleryBackLink]
Stefano Ceci
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MAPPA DEL MILLE PROROGHE (1/6)

La Camera dei Deputati ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022).

Con l’obiettivo di ampliare le conoscenze messe a disposizione delle nostre sedi sul territorio, le diverse aree di intervento del provvedimento di legge, sono state ricomprese all’interno di lavori monotematici, così come riassunto nei punti che seguono.

  1. NOVITÀ FISCALI (A)
  2. NOVITÀ FISCALI (B)
  3. Novità per i bilanci 2022
  4. Lavoro e previdenza
  5. Enti del terzo settore
  6. Agevolazioni E Ulteriori disposizioni

Novità fiscali (A)

Dichiarazione IMU 2021

L’articolo 3, comma 1, intervenendo sull’ articolo 35, comma 4, del  D.L. n. 73/2022, proroga al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 sia per soggetti indicati all’articolo 1, comma 769 della legge di Bilancio 2020 (ossia persone fisiche ed enti commerciali), sia per i soggetti passivi IMU indicati nel comma 759, lettera g), ossia gli enti non commerciali.

Il 30 giugno 2023, pertanto, è il termine ultimo per presentare sia le dichiarazioni per l'anno 2021 sia quelle riferite all'anno 2022.

Fatturazione elettronica operatori sanitari

Il successivo comma 2 dell’articolo 3, attraverso la modifica dell’articolo 10-bis del  D.L. n. 119/2018, proroga dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche.

Per tutto il 2023, quindi, per le prestazioni sanitarie erogate alle persone fisiche resta vigente l'obbligo della fattura cartacea.

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Con il comma 3 dell’articolo 3, invece, si rinvia al 1°gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all’obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Termini agevolazioni prima casa

Sempre all’articolo 3, il comma 10-quinquies sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al  D.P.R. 131/1986 in tema di prima casa, nonché il termine previsto dall’ art. 7 della  legge 448/1998 per il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Nello specifico, il differimento interessa i seguenti termini:

  1. il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
  2. il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei 5 anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;
  3. il termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
  4. il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato di cui all' art. 7 della  legge n. 448/1998.

Per espressa previsione normativa:

  1. sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, emessi per il mancato rispetto dei suddetti termini previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR;
  2. non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Comunicazioni bonus edilizi

Con il comma 10-octies dell’articolo 3 si rinvia dal 16 marzo al 31 marzo 2023 il termine ultimo per trasmettere all'Agenzie delle Entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Il comma 10-novies, proroga al 31 marzo 2023 anche il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi di tutti i bonus edili spettanti per le spese sostenute nel 2022 per i lavori sulle parti comuni dei condomìni.

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Stefano Ceci

Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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