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NON RILEVA CHE L’IMMOBILE UNIFAMILIARE SIA IN COMPROPRIETA’ CON SOGGETTO NON FAMILIARE
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NON RILEVA CHE L’IMMOBILE UNIFAMILIARE SIA IN COMPROPRIETA’ CON SOGGETTO NON FAMILIARE

E’ FRUIBILE IL SUPERBONUS IN RELAZIONE A SPESE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ESEGUITI SU UN EDIFICIO UNIFAMILIARE IN COMPROPRIETÀ CON UNA PERSONA FISICA ESTRANEA AL NUCLEO FAMILIARE.

L ’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 656 in data 5 ottobre 2021, riguardante il superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese, le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti, attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Come chiarito dalla circolare 24/E del 2020, l'agevolazione spetta, tra gli altri, ai sensi del comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» che possiedono l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Con riferimento all'applicazione del Superbonus, agli interventi realizzati su " edifici unifamiliari", l'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2020, dispone che per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

A tal riguardo, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione rileva che l'edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati mentre risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

Quindi è possibile accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul "villino" anche se il contribuente è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio "nucleo familiare".

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